L’art. 9 del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è dedicato ad una delle principali questioni generali del diritto internazionale privato, ossia le norme di applicazione necessaria, e detta una disciplina in parte destinata a trascendere i limiti ratione materiae del regolamento in questione, innovando largamente rispetto all’art. 7 della Convenzione di Roma. Anzitutto, l’art. 9 introduce una definizione di carattere generale del concetto di «norma di applicazione necessaria», ispirata alla giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso Arblade: tale definizione – che richiede che una norma, per avere carattere internazionalmente imperativo, deve presidiare valori di rilevanza cruciale per l’organizzazione sociale, economica, politica di uno Stato e deve avere carattere autolimitato – è stata criticata soprattutto perché esclude, apparentemente, le norme protettive di interessi individuali (dei consumatori, dei lavoratori ecc.). Inoltre, lo scritto esamina nel dettaglio il rapporto intercorrente tra le norme di applicazione necessaria e quelle del Trattato CE sulle libertà di circolazione, che la dottrina in genere considera come particolarmente delicato: viene raggiunta tuttavia la conclusione che i due gruppi di norme, pur potendosi intersecare nella concreta applicazione, rispondono a logiche talmente diverse, che è impossibile individuare una diretta gerarchia fra le stesse. L’art. 9 disciplina separatamente le norme di applicazione necessaria del foro e quelle di Stati terzi, la cui rilevanza viene fortemente limitata rispetto alla Convenzione di Roma: da un lato, vengono in rilievo soltanto quelle appartenenti alla lex destinatae solutionis; dall’altro, di esse si tiene conto solo se determinano l’invalidità o l’inefficacia del contratto o di una sua parte. D’altra parte, anche le modalità con cui alle norme di applicazione necessaria di Stati terzi viene data efficacia, lasciando spazio alla discrezionalità del giudice, dimostrano il loro ruolo attenuato.

Art. 9 - Norme di applicazione necessaria

BIAGIONI, GIACOMO
2009-01-01

Abstract

L’art. 9 del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è dedicato ad una delle principali questioni generali del diritto internazionale privato, ossia le norme di applicazione necessaria, e detta una disciplina in parte destinata a trascendere i limiti ratione materiae del regolamento in questione, innovando largamente rispetto all’art. 7 della Convenzione di Roma. Anzitutto, l’art. 9 introduce una definizione di carattere generale del concetto di «norma di applicazione necessaria», ispirata alla giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso Arblade: tale definizione – che richiede che una norma, per avere carattere internazionalmente imperativo, deve presidiare valori di rilevanza cruciale per l’organizzazione sociale, economica, politica di uno Stato e deve avere carattere autolimitato – è stata criticata soprattutto perché esclude, apparentemente, le norme protettive di interessi individuali (dei consumatori, dei lavoratori ecc.). Inoltre, lo scritto esamina nel dettaglio il rapporto intercorrente tra le norme di applicazione necessaria e quelle del Trattato CE sulle libertà di circolazione, che la dottrina in genere considera come particolarmente delicato: viene raggiunta tuttavia la conclusione che i due gruppi di norme, pur potendosi intersecare nella concreta applicazione, rispondono a logiche talmente diverse, che è impossibile individuare una diretta gerarchia fra le stesse. L’art. 9 disciplina separatamente le norme di applicazione necessaria del foro e quelle di Stati terzi, la cui rilevanza viene fortemente limitata rispetto alla Convenzione di Roma: da un lato, vengono in rilievo soltanto quelle appartenenti alla lex destinatae solutionis; dall’altro, di esse si tiene conto solo se determinano l’invalidità o l’inefficacia del contratto o di una sua parte. D’altra parte, anche le modalità con cui alle norme di applicazione necessaria di Stati terzi viene data efficacia, lasciando spazio alla discrezionalità del giudice, dimostrano il loro ruolo attenuato.
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