Abstract Al crocevia tra contratto e mercato, nell’ordinamento italiano, sta l’abuso di dipendenza economica; quindi, l’art. 9 della l. 18 giugno 1998 n. 192 recante Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, considerato anzitutto come una fattispecie storica e classica di abuso di posizione dominante, del quale s’è ritenuto condividesse la ratio legis (art. 82 Tr. CE). Invece, nell’ordinamento comunitario, al crocevia tra contratto e mercato è individuabile il regolamento della Commissione 2790/99 del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, par. 3 Tr. CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate – cioè, alle cosiddette “restrizioni verticali”, regolamento che ha rappresentato l’avvio concreto dell’attuale processo di riforma globale della politica di concorrenza. Questo contrasto tra il modello d’intervento del legislatore comunitario in funzione di regolazione del contratto e del mercato e quello del legislatore italiano è destinato ad acuirsi con l’applicazione del regolamento del Consiglio 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 Tr. CE, avente ad oggetto il decentramento nell’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. Il test di ragionevolezza e bilanciamento tra costi e benefici, che attualmente è applicato soltanto in sede di valutazione dell’esenzione ex par. 3 dell’art. 81, per riservare alla Commissione la discrezionalità d’apprezzamento nell’applicazione dell’esenzione, tenderà presumibilmente a spostarsi verso la sua sede naturale, costituita dal par. 1, dal quale finora è stato escluso. In questa prospettiva, tuttavia, l’art. 9 l. subfornitura rischia di contrastare direttamente con il par. 1 dell’art. 81, applicato in sede decentrata dai giudici nazionali, senza più nemmeno la mediazione del reg. 2790/99. Esiste dunque tuttora un’incertezza interpretativa in relazione ai limiti di efficacia del diritto comunitario della concorrenza primario e derivato sulla autonomia legislativa e procedurale degli Stati membri in relazione alle modalità di tutela giuridica da parte del legislatore nazionale di una pretesa fondata sul diritto comunitario, e che deve avere un’applicazione uniforme e non discriminatoria all’interno dei diritti nazionali. La difficoltà è quella di tracciare i confini tra rispetto dell’autonoma competenza legislativa e procedurale normativa degli Stati membri e l’esigenza della tutela efficace del diritto comunitario e della sua applicazione uniforme.

Contratto e mercato nella normativa comunitaria antitrust

PIRODDI, PAOLA
2004-01-01

Abstract

Abstract Al crocevia tra contratto e mercato, nell’ordinamento italiano, sta l’abuso di dipendenza economica; quindi, l’art. 9 della l. 18 giugno 1998 n. 192 recante Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, considerato anzitutto come una fattispecie storica e classica di abuso di posizione dominante, del quale s’è ritenuto condividesse la ratio legis (art. 82 Tr. CE). Invece, nell’ordinamento comunitario, al crocevia tra contratto e mercato è individuabile il regolamento della Commissione 2790/99 del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, par. 3 Tr. CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate – cioè, alle cosiddette “restrizioni verticali”, regolamento che ha rappresentato l’avvio concreto dell’attuale processo di riforma globale della politica di concorrenza. Questo contrasto tra il modello d’intervento del legislatore comunitario in funzione di regolazione del contratto e del mercato e quello del legislatore italiano è destinato ad acuirsi con l’applicazione del regolamento del Consiglio 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 Tr. CE, avente ad oggetto il decentramento nell’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. Il test di ragionevolezza e bilanciamento tra costi e benefici, che attualmente è applicato soltanto in sede di valutazione dell’esenzione ex par. 3 dell’art. 81, per riservare alla Commissione la discrezionalità d’apprezzamento nell’applicazione dell’esenzione, tenderà presumibilmente a spostarsi verso la sua sede naturale, costituita dal par. 1, dal quale finora è stato escluso. In questa prospettiva, tuttavia, l’art. 9 l. subfornitura rischia di contrastare direttamente con il par. 1 dell’art. 81, applicato in sede decentrata dai giudici nazionali, senza più nemmeno la mediazione del reg. 2790/99. Esiste dunque tuttora un’incertezza interpretativa in relazione ai limiti di efficacia del diritto comunitario della concorrenza primario e derivato sulla autonomia legislativa e procedurale degli Stati membri in relazione alle modalità di tutela giuridica da parte del legislatore nazionale di una pretesa fondata sul diritto comunitario, e che deve avere un’applicazione uniforme e non discriminatoria all’interno dei diritti nazionali. La difficoltà è quella di tracciare i confini tra rispetto dell’autonoma competenza legislativa e procedurale normativa degli Stati membri e l’esigenza della tutela efficace del diritto comunitario e della sua applicazione uniforme.
2004
88-348-4626-5
Comunità europee; diritto antitrust; contratto
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