Lo studio prende le mosse da una questione, di notevole rilevanza pratica, inerente all’onere della prova, che si pone in caso di successione di leggi nel tempo: se l’attore che agisca in giudizio invocando la tutela prevista da una norma debba allegare e provare che i fatti costitutivi delle proprie pretese si sono perfezionati nel vigore della disciplina invocata, oppure se spetti al convenuto l’onere di eccepire e provare che il fatto costitutivo si è perfezionato nel vigore di una differente disciplina (previgente o successiva). Rispetto all’individuazione della disciplina applicabile in caso di successione di leggi nel tempo, infatti, il momento in cui si è perfezionata la fattispecie può rappresentare un elemento del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (in altri termini, un elemento della fattispecie medesima): ciò accadrà, di regola, in tutti i casi nei quali la domanda formulata possa trovare accoglimento in base alla norma vigente, ma non alla luce di quella abrogata (o viceversa). Ciò sul presupposto che, in tale contesto, il momento in cui si è perfezionata la fattispecie rappresenti, di regola, un elemento del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, pur potendo ipotizzarsi che esso venga invece previsto dal legislatore quale fatto impeditivo, con la conseguenza che il relativo onere probatorio graverebbe sul convenuto che intenda negare l’applicabilità della norma invocata. Nella ricerca di una soluzione alla questione individuata, viene esaminata in termini critici, procedendo dalle tesi prospettate dalla dottrina, la distinzione fra fatti costitutivi e fatti impeditivi e, in particolare, la valenza, sostanziale o meramente processuale, della distinzione medesima. Parte della dottrina, infatti, ritiene che la distinzione abbia un rilievo meramente processuale, indicando gli elementi della fattispecie complessa che debbono essere provati dall’attore e quelli che sono invece a carico del convenuto. Più precisamente, i fatti impeditivi corrisponderebbero «(non già ad un fatto caratterizzato da un qualche effetto giuridico, ma) ad un elemento con segno invertito di una ordinaria fattispecie costitutiva od estintiva». Sulla questione, si perviene alla conclusione che al c.d. fatto impeditivo non possa riconnettersi alcun effetto giuridico, non essendo configurabile un effetto impeditivo, cioè un effetto che paralizza o impedisce il verificarsi di altri effetti. Ed invero, l’effetto giuridico consiste in una modificazione della precedente realtà giuridica. Poiché il fatto costitutivo rispetto al quale quello impeditivo dovrebbe esplicare la sua forza paralizzante non ha ancora prodotto alcun effetto, non vi è una situazione giuridica nuova sulla quale il fatto impeditivo possa incidere. Al contrario, se la fattispecie ha già prodotto i propri effetti, potranno configurarsi fatti ed effetti estintivi o modificativi che incidano sulle situazioni realizzatesi a seguito del perfezionarsi della prima fattispecie. Affermare che un fatto impedisce il verificarsi di un effetto, dunque, implica che la insussistenza del medesimo è ritenuta – alla stessa stregua degli elementi costitutivi – necessaria ai fini della produzione di quell’effetto, ma l’allegazione e la prova di tale fatto grava sul convenuto. Ciò premesso, si ritiene che nel c.d. fatto impeditivo possa comunque ravvisarsi un fatto giuridico. Infatti, qualora si adotti la concezione più ampia di fatto giuridico, inteso come qualsiasi fatto rilevante per l’ordinamento, può ritenersi che anche il fatto impeditivo – pur non producendo alcun effetto giuridico - possieda tali caratteri. Infatti, la distinzione fra fatti costitutivi ed impeditivi non solo rileva sul piano dell’onere probatorio (il che parrebbe già di per sé sufficiente per riconoscergli una rilevanza giuridica), ma rileva anche ai fini dell’onere di allegazione, comportando – almeno secondo l’opinione comune - che i fatti impeditivi non debbono neppure essere allegati dall’attore, spettando invece al convenuto allegarli e provarli. La rilevanza giuridica del fatto impeditivo emergerebbe, pertanto, sul piano dell’onere di allegazione e dell’onere della prova. Nel contesto dell’iter argomentativo, viene altresì considerata la distinzione, operata dalla dottrina maggioritaria, fra fatti impeditivi e fatti presunti (o presunzioni improprie), utilizzata quale ulteriore conferma della tesi proposta. In una prospettiva più radicale, ci si domanda, poi, se i riflessi sulla distribuzione dell’onere di allegazione e della prova conseguenti alla natura impeditiva del fatto, possano essere qualificati come effetti giuridici. Ed invero, se l’onere di allegazione e l’onere della prova fossero figure inquadrabili nell’ambito dell’onere inteso quale situazione giuridica soggettiva, l’effetto giuridico ricollegabile al fatto impeditivo sarebbe rappresentato, per l’appunto, dalla nascita di nuove situazioni giuridiche soggettive. In tal caso, anche secondo la nozione più ristretta di fatto giuridico, il fatto impeditivo allignerebbe di buon diritto in questa categoria. Nell’ambito di tali riflessioni, si esamina altresì la controversa figura dell’onere al fine di valutare se esso possa essere considerato una situazione giuridica soggettiva. Si procede poi ad individuare i criteri che consentano di stabilire la natura, costitutiva o impeditiva, degli elementi della fattispecie. A questo punto del discorso, ci si domanda quali conseguenze debbano ricollegarsi alla mancata contestazione o alla contestazione generica, da parte del convenuto, della collocazione temporale prospettata dall’attore e, in particolare, se il fatto non contestato possa reputarsi estraneo al thema probandum, esaminando la questione alla luce della più recente giurisprudenza, delle soluzione adottate nell’ordinamento tedesco e del principio di preferenza della legge successiva. Si perviene così alla conclusione che i fatti non oggetto di specifica contestazione debbano considerarsi esclusi dal thema probandum Infine, si procede all’applicazione di tali conclusioni ad alcune fattispecie concrete di successione di leggi nel tempo.

Successione di leggi nel tempo e onere della prova del momento perfezionativo della fattispecie

BANDIERA, FRANCO MAURIZIO
2005-01-01

Abstract

Lo studio prende le mosse da una questione, di notevole rilevanza pratica, inerente all’onere della prova, che si pone in caso di successione di leggi nel tempo: se l’attore che agisca in giudizio invocando la tutela prevista da una norma debba allegare e provare che i fatti costitutivi delle proprie pretese si sono perfezionati nel vigore della disciplina invocata, oppure se spetti al convenuto l’onere di eccepire e provare che il fatto costitutivo si è perfezionato nel vigore di una differente disciplina (previgente o successiva). Rispetto all’individuazione della disciplina applicabile in caso di successione di leggi nel tempo, infatti, il momento in cui si è perfezionata la fattispecie può rappresentare un elemento del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (in altri termini, un elemento della fattispecie medesima): ciò accadrà, di regola, in tutti i casi nei quali la domanda formulata possa trovare accoglimento in base alla norma vigente, ma non alla luce di quella abrogata (o viceversa). Ciò sul presupposto che, in tale contesto, il momento in cui si è perfezionata la fattispecie rappresenti, di regola, un elemento del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, pur potendo ipotizzarsi che esso venga invece previsto dal legislatore quale fatto impeditivo, con la conseguenza che il relativo onere probatorio graverebbe sul convenuto che intenda negare l’applicabilità della norma invocata. Nella ricerca di una soluzione alla questione individuata, viene esaminata in termini critici, procedendo dalle tesi prospettate dalla dottrina, la distinzione fra fatti costitutivi e fatti impeditivi e, in particolare, la valenza, sostanziale o meramente processuale, della distinzione medesima. Parte della dottrina, infatti, ritiene che la distinzione abbia un rilievo meramente processuale, indicando gli elementi della fattispecie complessa che debbono essere provati dall’attore e quelli che sono invece a carico del convenuto. Più precisamente, i fatti impeditivi corrisponderebbero «(non già ad un fatto caratterizzato da un qualche effetto giuridico, ma) ad un elemento con segno invertito di una ordinaria fattispecie costitutiva od estintiva». Sulla questione, si perviene alla conclusione che al c.d. fatto impeditivo non possa riconnettersi alcun effetto giuridico, non essendo configurabile un effetto impeditivo, cioè un effetto che paralizza o impedisce il verificarsi di altri effetti. Ed invero, l’effetto giuridico consiste in una modificazione della precedente realtà giuridica. Poiché il fatto costitutivo rispetto al quale quello impeditivo dovrebbe esplicare la sua forza paralizzante non ha ancora prodotto alcun effetto, non vi è una situazione giuridica nuova sulla quale il fatto impeditivo possa incidere. Al contrario, se la fattispecie ha già prodotto i propri effetti, potranno configurarsi fatti ed effetti estintivi o modificativi che incidano sulle situazioni realizzatesi a seguito del perfezionarsi della prima fattispecie. Affermare che un fatto impedisce il verificarsi di un effetto, dunque, implica che la insussistenza del medesimo è ritenuta – alla stessa stregua degli elementi costitutivi – necessaria ai fini della produzione di quell’effetto, ma l’allegazione e la prova di tale fatto grava sul convenuto. Ciò premesso, si ritiene che nel c.d. fatto impeditivo possa comunque ravvisarsi un fatto giuridico. Infatti, qualora si adotti la concezione più ampia di fatto giuridico, inteso come qualsiasi fatto rilevante per l’ordinamento, può ritenersi che anche il fatto impeditivo – pur non producendo alcun effetto giuridico - possieda tali caratteri. Infatti, la distinzione fra fatti costitutivi ed impeditivi non solo rileva sul piano dell’onere probatorio (il che parrebbe già di per sé sufficiente per riconoscergli una rilevanza giuridica), ma rileva anche ai fini dell’onere di allegazione, comportando – almeno secondo l’opinione comune - che i fatti impeditivi non debbono neppure essere allegati dall’attore, spettando invece al convenuto allegarli e provarli. La rilevanza giuridica del fatto impeditivo emergerebbe, pertanto, sul piano dell’onere di allegazione e dell’onere della prova. Nel contesto dell’iter argomentativo, viene altresì considerata la distinzione, operata dalla dottrina maggioritaria, fra fatti impeditivi e fatti presunti (o presunzioni improprie), utilizzata quale ulteriore conferma della tesi proposta. In una prospettiva più radicale, ci si domanda, poi, se i riflessi sulla distribuzione dell’onere di allegazione e della prova conseguenti alla natura impeditiva del fatto, possano essere qualificati come effetti giuridici. Ed invero, se l’onere di allegazione e l’onere della prova fossero figure inquadrabili nell’ambito dell’onere inteso quale situazione giuridica soggettiva, l’effetto giuridico ricollegabile al fatto impeditivo sarebbe rappresentato, per l’appunto, dalla nascita di nuove situazioni giuridiche soggettive. In tal caso, anche secondo la nozione più ristretta di fatto giuridico, il fatto impeditivo allignerebbe di buon diritto in questa categoria. Nell’ambito di tali riflessioni, si esamina altresì la controversa figura dell’onere al fine di valutare se esso possa essere considerato una situazione giuridica soggettiva. Si procede poi ad individuare i criteri che consentano di stabilire la natura, costitutiva o impeditiva, degli elementi della fattispecie. A questo punto del discorso, ci si domanda quali conseguenze debbano ricollegarsi alla mancata contestazione o alla contestazione generica, da parte del convenuto, della collocazione temporale prospettata dall’attore e, in particolare, se il fatto non contestato possa reputarsi estraneo al thema probandum, esaminando la questione alla luce della più recente giurisprudenza, delle soluzione adottate nell’ordinamento tedesco e del principio di preferenza della legge successiva. Si perviene così alla conclusione che i fatti non oggetto di specifica contestazione debbano considerarsi esclusi dal thema probandum Infine, si procede all’applicazione di tali conclusioni ad alcune fattispecie concrete di successione di leggi nel tempo.
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