Il presente articolo si occupa della sentenza della Commissione tributaria fondata esclusivamente su una questione rilevabile d’ufficio. Secondo l’autore tale operato è legittimo solo qualora il giudice promuova sulla questione un contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 183, c. 3, c.p.c. Viceversa, laddove esso decida su una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta alla dialettica tra le parti e laddove una delle parti impugni la pronuncia facendo valere tale error in procedendo, la Commissione tributaria regionale sarebbe obbligata a rinviare la questione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 59, c. 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992. Infine, l’autore si sofferma sulle modalità attraverso le quali il giudice tributario può indicare alle parti la questione rilevabile d’ufficio.

Decisione a sorpresa e principio del contraddittorio

PODDIGHE, ANDREA
2005-01-01

Abstract

Il presente articolo si occupa della sentenza della Commissione tributaria fondata esclusivamente su una questione rilevabile d’ufficio. Secondo l’autore tale operato è legittimo solo qualora il giudice promuova sulla questione un contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 183, c. 3, c.p.c. Viceversa, laddove esso decida su una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta alla dialettica tra le parti e laddove una delle parti impugni la pronuncia facendo valere tale error in procedendo, la Commissione tributaria regionale sarebbe obbligata a rinviare la questione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 59, c. 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992. Infine, l’autore si sofferma sulle modalità attraverso le quali il giudice tributario può indicare alle parti la questione rilevabile d’ufficio.
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