L'autore nella presente nota a sentenza concorda con la Corte di cassazione nel ritenere che l'omessa contabilizzazione del reddito di una operazione di compravendita e la conseguente infedele dichiarazione non possano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (che prevede la sanatoria per le violazioni formali), dal momento che comportano un minor debito d'imposta rispetto a quello determinato avendo riguardo al prezzo in realtà stabilito.

Omessa contabilizzazione del prezzo reale di una compra-vendita e imposte sul reddito: un'ipotesi di violazione non formale

PODDIGHE, ANDREA
2005-01-01

Abstract

L'autore nella presente nota a sentenza concorda con la Corte di cassazione nel ritenere che l'omessa contabilizzazione del reddito di una operazione di compravendita e la conseguente infedele dichiarazione non possano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (che prevede la sanatoria per le violazioni formali), dal momento che comportano un minor debito d'imposta rispetto a quello determinato avendo riguardo al prezzo in realtà stabilito.
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