In questo scritto ci si è proposti di dare analizzare i caratteri della forma di governo regionale delineata dalle leggi costituzionali 1/1999 e 2/2001 e le sue prospettive di riforma nelle Regioni speciali. Nello scritto, dopo essersi posto in rileivo che il funzionamento della forma di governo solo in parte dipende dalla disposizioni costituzionali, non potendo essere trascurata l’influenze dei sistemi di partito e della cultura politica. Una volta individuati gli elementi fondamentali della forma di governo, si è proceduto ad analizzare i caratteri della forma di governo regionale e le prospettive di riforma. De iure condendo si sono ipotizzate due soluzioni alternative rispetto alla riproduzione dell’elezione diretta così come disciplinata dalla legge costituzionale 2/2001: il ritorno ad una forma di governo assembleare, oppure la costruzione di una nuova forma di governo, terza rispetto a quelle facoltizzate dalla sentenza 2/2004, da disciplinarsi mediante la revisione dello Statuto speciale oppure, in alternativa, attraverso la legge statutaria, con contestuale abrogazione dei vincoli sulla forma di governo contenuti nello Statuto speciale. In questa seconda ipotesi sarebbe possibile ipotizzare la combinazione dell’elezione diretta del Presidente e della sfiducia costruttiva: si tratterebbe, in ultima analisi, di un ritorno al “modello Cheli” proposto nei lavori della Commissione bicamerale D’Alema e poi accantonato in seguito al voto favorevole al semipresidenzialismo. La forma di governo avrebbe quindi tali elementi costituivi: a) l’elezione diretta del Presidente della Regione; b) l’attribuzione allo stesso del potere di nomina e revoca degli assessori e del potere di scioglimento (mediante dimissioni); c) il potere del Consiglio di eleggere un nuovo Presidente in caso di morte o impedimento permanente; d) il potere del Consiglio di sostituire il Presidente mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva. Per ciò che concerne la forma di governo nazionale è invece da ritenersi inopportuna l’elezione diretta del Capo dell’esecutivo, mentre sarebbe ad avviso dello scrivente più efficace perseguire la piena razionalizzazione della forma di governo parlamentare e la riduzione del numero di partiti con adeguati congegni elettorali.

La forma di governo regionale: dal disegno costituzionale alle prospettive di riforma

CHERCHI, ROBERTO MARIA
2008-01-01

Abstract

In questo scritto ci si è proposti di dare analizzare i caratteri della forma di governo regionale delineata dalle leggi costituzionali 1/1999 e 2/2001 e le sue prospettive di riforma nelle Regioni speciali. Nello scritto, dopo essersi posto in rileivo che il funzionamento della forma di governo solo in parte dipende dalla disposizioni costituzionali, non potendo essere trascurata l’influenze dei sistemi di partito e della cultura politica. Una volta individuati gli elementi fondamentali della forma di governo, si è proceduto ad analizzare i caratteri della forma di governo regionale e le prospettive di riforma. De iure condendo si sono ipotizzate due soluzioni alternative rispetto alla riproduzione dell’elezione diretta così come disciplinata dalla legge costituzionale 2/2001: il ritorno ad una forma di governo assembleare, oppure la costruzione di una nuova forma di governo, terza rispetto a quelle facoltizzate dalla sentenza 2/2004, da disciplinarsi mediante la revisione dello Statuto speciale oppure, in alternativa, attraverso la legge statutaria, con contestuale abrogazione dei vincoli sulla forma di governo contenuti nello Statuto speciale. In questa seconda ipotesi sarebbe possibile ipotizzare la combinazione dell’elezione diretta del Presidente e della sfiducia costruttiva: si tratterebbe, in ultima analisi, di un ritorno al “modello Cheli” proposto nei lavori della Commissione bicamerale D’Alema e poi accantonato in seguito al voto favorevole al semipresidenzialismo. La forma di governo avrebbe quindi tali elementi costituivi: a) l’elezione diretta del Presidente della Regione; b) l’attribuzione allo stesso del potere di nomina e revoca degli assessori e del potere di scioglimento (mediante dimissioni); c) il potere del Consiglio di eleggere un nuovo Presidente in caso di morte o impedimento permanente; d) il potere del Consiglio di sostituire il Presidente mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva. Per ciò che concerne la forma di governo nazionale è invece da ritenersi inopportuna l’elezione diretta del Capo dell’esecutivo, mentre sarebbe ad avviso dello scrivente più efficace perseguire la piena razionalizzazione della forma di governo parlamentare e la riduzione del numero di partiti con adeguati congegni elettorali.
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