Il presente lavoro propone un'approfondita riflessione sulla questione, sulla quale è emerso un contrasto giurisprudenziale tra due decisioni della stessa sezione tributaria della Corte di cassazione e sulla quale sono stati rimessi gli atti per l'assegnazione della causa all'esame delle Sezioni Unite, se nell'attribuzione della rendita catastale delle centrali elettriche si debba o meno tener conto delle turbine ancorate al suolo mediante imbullonatura, considerata la loro amovibilità. Nell'analizzare la pronuncia in rassegna, l'A. procede ad una rivisitazione della normativa in tema di catasto e, segnatamente, dell'art. 10, comma 1, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella l. 11 agosto 1939, n. 514, come sostituito dall'art. 2 d.lg. n. 514/1948. Il testo si sofferma per una digressione sulla nozione di bene produttivo ed approfondisce, in particolare, il concetto di opificio, ovvero, di "cose immobilizzate". Al termine della propria riflessione, l'A. conclude che la universitas opificio va ricollegata ad un complesso ove i beni mobili strumentali si presentano in stretta consonanza con il bene immobile e richiama la sentenza n. 21730/2004, in cui la Sezione tributaria della Cassazione perviene alla conclusione, opposta a quella affermata nella sentenza n. 17933/2004, secondo cui le turbine, pur essendo amovibili, debbono computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica.

La determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche tra contrasti giurisprudenziali e leggi di interpretazione autentica

PICCIAREDDA, FRANCO
2006-01-01

Abstract

Il presente lavoro propone un'approfondita riflessione sulla questione, sulla quale è emerso un contrasto giurisprudenziale tra due decisioni della stessa sezione tributaria della Corte di cassazione e sulla quale sono stati rimessi gli atti per l'assegnazione della causa all'esame delle Sezioni Unite, se nell'attribuzione della rendita catastale delle centrali elettriche si debba o meno tener conto delle turbine ancorate al suolo mediante imbullonatura, considerata la loro amovibilità. Nell'analizzare la pronuncia in rassegna, l'A. procede ad una rivisitazione della normativa in tema di catasto e, segnatamente, dell'art. 10, comma 1, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella l. 11 agosto 1939, n. 514, come sostituito dall'art. 2 d.lg. n. 514/1948. Il testo si sofferma per una digressione sulla nozione di bene produttivo ed approfondisce, in particolare, il concetto di opificio, ovvero, di "cose immobilizzate". Al termine della propria riflessione, l'A. conclude che la universitas opificio va ricollegata ad un complesso ove i beni mobili strumentali si presentano in stretta consonanza con il bene immobile e richiama la sentenza n. 21730/2004, in cui la Sezione tributaria della Cassazione perviene alla conclusione, opposta a quella affermata nella sentenza n. 17933/2004, secondo cui le turbine, pur essendo amovibili, debbono computarsi nel calcolo per la determinazione della rendita catastale di un opificio industriale classificabile come centrale elettrica.
2006
catasto; centrali; elettriche;
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