Abstract L'art. 7 del Regolamento Roma I, sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione, condensa in metà pagina un intero manuale di diritto internazionale privato. Quasi tutti i metodi internazionalprivatistici sono rappresentati in questa norma, compresi quelli considerati non più attuali dalla moderna teoria generale: unilateralismo introverso, concorso alternativo e successivo di criteri di collegamento, questione preliminare, recezione sostanziale, disposizioni a finalità materiale, dépecage, rinvio altrove. Questo eccessivo formalismo serve quasi a voler nascondere che la funzione svolta dall’art. 7 non è, strettamente parlando, una funzione internazionalprivatistica: questa norma non è soltanto uno strumento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione con elementi di estraneità, ma è fondamentalmente uno strumento di regolazione del mercato interno dei servizi assicurativi. In realtà, l’art. 7 avrebbe dovuto essere il risultato di un complesso bilanciamento di interessi tra la protezione dei consumatori, lo sviluppo degli scambi infracomunitari, il rafforzamento del mercato interno e la tutela della concorrenza. Tuttavia, la funzione di regolazione del mercato interno dei servizi di assicurazione finisce con il sovrastare le altre. Questo è dovuto al fatto che l’art. 7 codifica sostanzialmente l’acquis delle disposizioni di diritto internazionale privato inserite nelle direttive di armonizzazione del mercato interno delle assicurazioni. A causa dell’incompletezza dell’armonizzazione, la questione internazionalprivatistica relativa alla legge applicabile al contratto di assicurazione, che avrebbe potuto essere, se non eliminata, almeno considerevolmente ridotta da un’armonizzazione piena, ha mantenuto un certo rilievo. In questa prospettiva, tuttavia, l’introduzione dell'art. 7 costituisce un’occasione mancata per l'attesa revisione sostanziale dell’acquis delle disposizioni internazionalprivatistiche sparse nelle direttive, delle quali l’art. 7 mantiene parecchi aspetti controversi.

I contratti di assicurazione tra mercato interno e diritto internazionale privato

PIRODDI, PAOLA
2009-01-01

Abstract

Abstract L'art. 7 del Regolamento Roma I, sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione, condensa in metà pagina un intero manuale di diritto internazionale privato. Quasi tutti i metodi internazionalprivatistici sono rappresentati in questa norma, compresi quelli considerati non più attuali dalla moderna teoria generale: unilateralismo introverso, concorso alternativo e successivo di criteri di collegamento, questione preliminare, recezione sostanziale, disposizioni a finalità materiale, dépecage, rinvio altrove. Questo eccessivo formalismo serve quasi a voler nascondere che la funzione svolta dall’art. 7 non è, strettamente parlando, una funzione internazionalprivatistica: questa norma non è soltanto uno strumento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione con elementi di estraneità, ma è fondamentalmente uno strumento di regolazione del mercato interno dei servizi assicurativi. In realtà, l’art. 7 avrebbe dovuto essere il risultato di un complesso bilanciamento di interessi tra la protezione dei consumatori, lo sviluppo degli scambi infracomunitari, il rafforzamento del mercato interno e la tutela della concorrenza. Tuttavia, la funzione di regolazione del mercato interno dei servizi di assicurazione finisce con il sovrastare le altre. Questo è dovuto al fatto che l’art. 7 codifica sostanzialmente l’acquis delle disposizioni di diritto internazionale privato inserite nelle direttive di armonizzazione del mercato interno delle assicurazioni. A causa dell’incompletezza dell’armonizzazione, la questione internazionalprivatistica relativa alla legge applicabile al contratto di assicurazione, che avrebbe potuto essere, se non eliminata, almeno considerevolmente ridotta da un’armonizzazione piena, ha mantenuto un certo rilievo. In questa prospettiva, tuttavia, l’introduzione dell'art. 7 costituisce un’occasione mancata per l'attesa revisione sostanziale dell’acquis delle disposizioni internazionalprivatistiche sparse nelle direttive, delle quali l’art. 7 mantiene parecchi aspetti controversi.
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