Lo sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, altro non è che un plesso organizzativo, specializzato nelle relazioni col pubblico degli "operatori economici": chiamato ad assolvere al compito di ottimizzare il flusso d'informazioni relativo alle procedure di gara, sottese all'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. La soluzione legislativa, d'istituire tale Ufficio, si è rivelata contrastata, specie per una lamentata sovrapposizione coi compiti affidati a pre-esistenti "osservatori" regionali nonché, per le perplessità suscitate da una soluzione organizzativa che si prevedeva (pretendeva) esente da oneri finanziari. Da qui, la tendenza a "relegare" le corrispondenti disposizioni fra quelle di tipo "programmatico": prevalentemente rivolte alle realtà amministrative più complesse; per il resto, valendo come impulso verso processi di adeguamento, percorribili autonomamente. A questa stregua, il principio di buon andamento deve assumersi quale parametro non solo della funzionalità dell'Ufficio (adibizione di personale idoneo, oggetto di adeguato aggiornamento professionale, etc.), ma (prima ancora) della sua stessa istituzione. Il rilievo giuridico dell'istitutzione di tale tipo di Ufficio, evidentemente, non risiede nelle menzionate sfaccettature (propriamente di scienza dell'amministrazione); piuttosto, in ciò che, accanto ad un contributo meccanico (all'insegna della pubblicità e della trasparenza), lo Sportello può essere chiamato ad assolvere anche ad un apporto costruttivo (es. interpretazione "autentica" della lex specialis di gara). Non per caso, su questo punto (quale investente profili di competenza) si registrano opinioni divergenti.

Commento all'art. 9

COTZA, PAOLO
2009-01-01

Abstract

Lo sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, altro non è che un plesso organizzativo, specializzato nelle relazioni col pubblico degli "operatori economici": chiamato ad assolvere al compito di ottimizzare il flusso d'informazioni relativo alle procedure di gara, sottese all'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. La soluzione legislativa, d'istituire tale Ufficio, si è rivelata contrastata, specie per una lamentata sovrapposizione coi compiti affidati a pre-esistenti "osservatori" regionali nonché, per le perplessità suscitate da una soluzione organizzativa che si prevedeva (pretendeva) esente da oneri finanziari. Da qui, la tendenza a "relegare" le corrispondenti disposizioni fra quelle di tipo "programmatico": prevalentemente rivolte alle realtà amministrative più complesse; per il resto, valendo come impulso verso processi di adeguamento, percorribili autonomamente. A questa stregua, il principio di buon andamento deve assumersi quale parametro non solo della funzionalità dell'Ufficio (adibizione di personale idoneo, oggetto di adeguato aggiornamento professionale, etc.), ma (prima ancora) della sua stessa istituzione. Il rilievo giuridico dell'istitutzione di tale tipo di Ufficio, evidentemente, non risiede nelle menzionate sfaccettature (propriamente di scienza dell'amministrazione); piuttosto, in ciò che, accanto ad un contributo meccanico (all'insegna della pubblicità e della trasparenza), lo Sportello può essere chiamato ad assolvere anche ad un apporto costruttivo (es. interpretazione "autentica" della lex specialis di gara). Non per caso, su questo punto (quale investente profili di competenza) si registrano opinioni divergenti.
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