Il contributo approfondisce uno degli istituti più controversi della riforma delle società di capitali e dalle maggiori potenzialità applicative. L’A. evidenzia inizialmente come la riforma delle società di capitali del 2003, attuando i precetti contenuti nella legge delega (legge n. 366/2001), ha avuto tra i suoi momenti più qualificanti la profonda innovazione della struttura finanziaria della società per azioni. Le novità hanno riguardato non solo l’ampliamento della fattispecie azionaria ed obbligazionaria, ma altresì l’introduzione della fattispecie degli strumenti finanziari partecipativi. L’art. 4, comma 6, lett. c), l. n. 366/2001, precisa che la riforma è indirizzata anche a prevedere la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi. Sebbene il fine dichiarato della introduzione degli strumenti finanziari partecipativi va principalmente individuato nel rafforzamento dei canali di finanziamento della società per azioni attraverso la possibilità per la stessa di acquisire ogni utilità suscettibile di valutazione economica incrementando il proprio patrimonio sociale ma non il capitale sociale, lo studio conferma che sarebbe peraltro riduttivo trattare degli strumenti finanziari solo come nuovo mezzo di finanziamento della società. Attraverso questi nuovi strumenti finanziari, invero, al finanziatore è consentito di prendere parte direttamente all’attività dell’impresa sociale senza partecipare anche al suo capitale e senza quindi acquisire la qualità di socio. Il contributo valorizza le funzioni dello strumento finanziario partecipativo in quanto può fornire, qualora corredato anche di diritti amministrativi, un significativo mezzo in mano all’investitore per apprestare forme indirette di garanzia a tutela del rimborso dell’investimento, potendosi immaginare financo un potere di monitorare e perfino di influenzare la fase gestoria dell’impresa finanziata. Uno strumento giuridico pertanto astrattamente impiegabile al servizio delle sempre più frequenti operazioni di private equity e di venture capital. L’A. peraltro si dimostra critico con la scelta legislativa di combinare una molteplicità di utilizzi degli strumenti finanziari,in quanto i potenziali obiettivi sottesi alla emissione di strumenti finanziari sono talmente disomogenei da disorientare i potenziali fruitori e da creare notevoli perplessità in fase applicativa.. Secondo lo studio l’introduzione di questo nuovo strumento di finanziamento della società, con le relative dotazioni di poteri atti ad incidere sulla organizzazione della società per azioni, è ricco di implicazioni sistematiche anche relativamente a temi di portata generale come quello della persistente esclusività dell’interesse sociale allorché in seno alla società trovano ingresso interessi diversi certamente non coincidenti con l’interesse sociale ed anzi, spesso, in posizione conflittuale. Muovendo da queste considerazioni sistematiche il lavoro approfondisce analiticamente le questioni di maggior interesse, tra cui la distinzione tra gli strumenti partecipativi e quelli non partecipativi, i sottili confini con le azioni e le obbligazioni, il minimo comune denominatore degli strumenti finanziari partecipativi, la fase dell’emissione con particolare riguardo alle influenze sui diritti dei soci, il loro contenuto amministrativo e patrimoniale, e infine la vexata quaestio della loro rappresentazione contabile anche alla luce della normativa secondaria emessa dal CICR e dalla Banca d’Italia.

GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

SCANO, DIONIGI
2010-01-01

Abstract

Il contributo approfondisce uno degli istituti più controversi della riforma delle società di capitali e dalle maggiori potenzialità applicative. L’A. evidenzia inizialmente come la riforma delle società di capitali del 2003, attuando i precetti contenuti nella legge delega (legge n. 366/2001), ha avuto tra i suoi momenti più qualificanti la profonda innovazione della struttura finanziaria della società per azioni. Le novità hanno riguardato non solo l’ampliamento della fattispecie azionaria ed obbligazionaria, ma altresì l’introduzione della fattispecie degli strumenti finanziari partecipativi. L’art. 4, comma 6, lett. c), l. n. 366/2001, precisa che la riforma è indirizzata anche a prevedere la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi. Sebbene il fine dichiarato della introduzione degli strumenti finanziari partecipativi va principalmente individuato nel rafforzamento dei canali di finanziamento della società per azioni attraverso la possibilità per la stessa di acquisire ogni utilità suscettibile di valutazione economica incrementando il proprio patrimonio sociale ma non il capitale sociale, lo studio conferma che sarebbe peraltro riduttivo trattare degli strumenti finanziari solo come nuovo mezzo di finanziamento della società. Attraverso questi nuovi strumenti finanziari, invero, al finanziatore è consentito di prendere parte direttamente all’attività dell’impresa sociale senza partecipare anche al suo capitale e senza quindi acquisire la qualità di socio. Il contributo valorizza le funzioni dello strumento finanziario partecipativo in quanto può fornire, qualora corredato anche di diritti amministrativi, un significativo mezzo in mano all’investitore per apprestare forme indirette di garanzia a tutela del rimborso dell’investimento, potendosi immaginare financo un potere di monitorare e perfino di influenzare la fase gestoria dell’impresa finanziata. Uno strumento giuridico pertanto astrattamente impiegabile al servizio delle sempre più frequenti operazioni di private equity e di venture capital. L’A. peraltro si dimostra critico con la scelta legislativa di combinare una molteplicità di utilizzi degli strumenti finanziari,in quanto i potenziali obiettivi sottesi alla emissione di strumenti finanziari sono talmente disomogenei da disorientare i potenziali fruitori e da creare notevoli perplessità in fase applicativa.. Secondo lo studio l’introduzione di questo nuovo strumento di finanziamento della società, con le relative dotazioni di poteri atti ad incidere sulla organizzazione della società per azioni, è ricco di implicazioni sistematiche anche relativamente a temi di portata generale come quello della persistente esclusività dell’interesse sociale allorché in seno alla società trovano ingresso interessi diversi certamente non coincidenti con l’interesse sociale ed anzi, spesso, in posizione conflittuale. Muovendo da queste considerazioni sistematiche il lavoro approfondisce analiticamente le questioni di maggior interesse, tra cui la distinzione tra gli strumenti partecipativi e quelli non partecipativi, i sottili confini con le azioni e le obbligazioni, il minimo comune denominatore degli strumenti finanziari partecipativi, la fase dell’emissione con particolare riguardo alle influenze sui diritti dei soci, il loro contenuto amministrativo e patrimoniale, e infine la vexata quaestio della loro rappresentazione contabile anche alla luce della normativa secondaria emessa dal CICR e dalla Banca d’Italia.
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