Il contratto di rent to buy è un istituto, recentemente introdotto nel nostro ordinamento, di chiara matrice anglosassone, proprio di quel "diritto civile della crisi economica" sviluppatosi in questi anni recenti. Il rent to buy dovrebbe, infatti, agevolare l'accesso alla proprietà privata immobiliare, favorendo i soggetti che (per mancanza di reddito adeguato, dovuto alla mancanza del lavoro o per altri motivi) si trovano in difficoltà a onorare il prezzo della vendita uno actu. La legislazione in tal senso propone all'operatore professionale, il notaio, un contratto che all'atto della stipula immette nel godimento dell'immobile a titolo oneroso un soggetto qualificabile come "conduttore" (con l'obbligo di pagamento di un canone, in parte quale corrispettivo del godimento, e in altra parte quale corrispettivo del futuro trasferimento), con diritto di acquisto della proprietà entro un termine determinato. Le questioni sottese alla normativa, assai complesse, sono molte e immediatamente ravvisabili: se si possa discorrere di un contratto unitario e tipico ovvero di un contratto misto, e quale sia la distinzione rispetto agli istituti domestici già utilizzati nella prassi (leasing finanziario; vendita con riserva di proprietà; locazione con patto di vendita consecutiva alla cessazione della locazione); ancòra, il problema della scomposizione dei canoni, richiesto dalla legge; nondimeno, le questioni dell'eventuale inadempienza di una delle parti (del concedente o del conduttore); infine, i problemi dell'opponibilità ai terzi del contratto, la sua trascrivibilità, i risvolti fiscali ecc.
Rent to buy
CICERO, CRISTIANO;CAREDDA, VALERIA
2016-01-01
Abstract
Il contratto di rent to buy è un istituto, recentemente introdotto nel nostro ordinamento, di chiara matrice anglosassone, proprio di quel "diritto civile della crisi economica" sviluppatosi in questi anni recenti. Il rent to buy dovrebbe, infatti, agevolare l'accesso alla proprietà privata immobiliare, favorendo i soggetti che (per mancanza di reddito adeguato, dovuto alla mancanza del lavoro o per altri motivi) si trovano in difficoltà a onorare il prezzo della vendita uno actu. La legislazione in tal senso propone all'operatore professionale, il notaio, un contratto che all'atto della stipula immette nel godimento dell'immobile a titolo oneroso un soggetto qualificabile come "conduttore" (con l'obbligo di pagamento di un canone, in parte quale corrispettivo del godimento, e in altra parte quale corrispettivo del futuro trasferimento), con diritto di acquisto della proprietà entro un termine determinato. Le questioni sottese alla normativa, assai complesse, sono molte e immediatamente ravvisabili: se si possa discorrere di un contratto unitario e tipico ovvero di un contratto misto, e quale sia la distinzione rispetto agli istituti domestici già utilizzati nella prassi (leasing finanziario; vendita con riserva di proprietà; locazione con patto di vendita consecutiva alla cessazione della locazione); ancòra, il problema della scomposizione dei canoni, richiesto dalla legge; nondimeno, le questioni dell'eventuale inadempienza di una delle parti (del concedente o del conduttore); infine, i problemi dell'opponibilità ai terzi del contratto, la sua trascrivibilità, i risvolti fiscali ecc.File | Dimensione | Formato | |
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