La monografia si articola in tre parti: la prima dedicata all’analisi dello stuprum violento nel diritto romano classico e nel tardo antico; la seconda a quella del raptus dal diritto classico a quello giustinianeo. L’ultima parte della trattazione è dedicata alla ricognizione e alla discussione delle fonti bizantine, dagli antecessores ai Basilici, sui crimini sessuali violenti. Obiettivo della prima parte della ricerca è la soluzione della contraddizione lamentata dalla dottrina circa il regime repressivo dello stupro violento, ricondotto nelle fonti giurisprudenziali classiche , di volta in volta, nell’area dell’adulterio o in quella della vis, in forza della prevalenza riconosciuta all’uno o all’altro degli elementi (l’illecita congiunzione carnale o la modalità violenta del suo concretamento) che dell’illecito compongono l’elemento oggettivo. Il risultato ottenuto riposa sulla constatazione di una prolungata afferenza dell’illecito all’area del crimen sessuale, là ove l’attrazione sotto la specie della vis sembra aver rappresentato una tendenza affermatasi (e forse conclusasi) nella tarda giurisprudenza a soluzione di problematiche essenzialmente pratiche perché finalizzata a riequilibrare equitativamente gli effetti generati dall’applicazione del regime dell’adulterio quando utilizzato per la cognizione e per la repressione dell’illecito sessuale violento. Dalla vis, intesa come fattore di esclusione del dolo della donna, compartecipe coatta nel crimen commune adulterium/stuprum, si passa alla vis intesa quale elemento costitutivo dell’illecito e, in forza di questa nuova costruzione concettuale, alla sussunzione extra ordinem del crimen sotto il regime della lex Iulia de vi. L’approdo extra ordinem (per attrazione analogica) ad un crimen unilaterale - onde risolvere, come s’è detto, le contraddizioni pratiche generate dall’applicazione alla fattispecie del regime de adulteriis e lamentate, di fatto, fino a Diocleziano - sfocia, tuttavia, in una ricerca di soluzioni diverse, tutte contrassegnate dalla struttura monosoggettiva dei crimina sotto i quali si tende a ricondurre l’illecito sessuale violento o non consensuale. Alla scomparsa della vis, quale categoria sistematica, dall’orizzonte del diritto postclassico occidentale (vis che tornerà ad esercitare forza attrattiva, in oriente, al momento della compilazione giustinianea), corrisponde nuovamente, in quel medesimo contesto, la valorizzazione dell’elemento oggettivo rappresentato dal rapporto sessuale illecito, così che il crimen sessuale violento appare riferito all’adulterio in un’accezione di questo reato, ormai diversa da quella tradizionale, che ne disegna la struttura come, all’occasione, unilaterale e quale probabile effetto, ancora extra ordinem, dell’attrazione sotto il crimen adulterii vel stupri di ogni condotta contraria alla pudicizia. Per altra via si giunge alle medesime soluzioni strutturali con l’individuare nella contumelia arrecata al soggetto passivo con lo stupro violento l’aspetto rilevante dell’illecito, incardinandolo innovativamente sotto il regime repressivo dell’iniuria extra ordinem (crimen a struttura unilaterale), sotto il quale viene convogliato dalla massiva afferenza a quell’area di illeciti dei delicta edittali contro la pudicizia. Al termine della disamina, poi, delle fonti del Corpus Iuris sui temi, tra loro contigui, della violenza sessuale e del ratto, viene a consolidarsi la sensazione che l’obiettivo dei giustinianei, raggiunto faticosamente e per approssimazioni successive, sia stato quello di operare una omogeneizzazione dei risultati delle precedenti esperienze confluenti nella Compilazione. Così, la problematica dello stupro violento, oscillante, nel periodo intercorrente tra il terzo e il sesto secolo, tra adulterio/stupro e vis, viene risolta, vedendone l’attrazione nell’ambito della vis, già con la stesura delle Institutiones (4.18.4 e 8), ove si evidenziava, e contrario, il carattere non violento dello stuprum (stuprum sine vi). L’adulterio, interpretato nella chiave “classica” di lesione delle nuptiae altrui è, in quanto tale, perfezionabile, invece, con o senza violenza. Meno nette sono le soluzioni proposte dai compilatori al momento di trattare il materiale relativo al ratto. Le esperienze precedenti (quella “classica”, che inserisce il ratto tra i crimina generati nell’ambito della repressione dell’adulterio/stupro; quella “epiclassica” che lo ravvicina alla vis; quella “postclassica” che ne fa un crimen autonomamente represso e dotato di un proprio nomen iuris) passano tutte nella Compilazione ma, in funzione delle differenti esigenze “sistematiche” soddisfatte dalle diverse commissioni, vengono utilizzate per finalità tra loro non facilmente compatibili. Così, l’inserimento nel Digesto del passo di Marciano D. 48, 6, 5, 2 sotto il titolo “ad legem Iuliam de vi”, prescindendo del tutto dalla sua possibile originaria collocazione sotto la specie dell’adulterio, è in funzione di omogeneizzare la materia trattata negli iura con le costituzioni del terzo secolo, probabilmente già selezionate dai compilatori del primo Codice, che alla vis riconducevano la fattispecie tipica del ratto. Viene così successivamente legittimata la generale formulazione adottata nelle Institutiones nella quale il ratto è definito (anche superfluamente) “per vim”. Al contempo, costretti a tener conto dell’autonomia concettuale del crimen raptus, affermatasi nella normativa del quarto secolo e successivamente consolidatasi, la cancelleria del 533, annunciandone la promulgazione nel testo del manuale istituzionale, provvede all’elaborazione di una costituzione (C. 9, 13, 1) nella quale la disciplina del crimen viene completamente risistemata nell’ottica dei materiali (giurisprudenziali e autoritativi) provenienti dal terzo secolo, ma introdotti in uno schema che ha notevoli addentellati con la lex costantiniana contenuta in C. Th. 9, 24, 1 (ed esclusa dal Codex repetitae praelectionis) nella quale il crimen raptus veniva nettamente differenziato sia dall’adulterio che, soprattutto, dalla vis. In questa logica, il “testo unico” del 533, risolve il rapporto tra raptus e vis - poiché la violenza è nuovamente intesa quale elemento costitutivo dell’autonomo crimen raptus - intrepretando come vis il dissenso alla sottrazione della donna (sia essa accondiscendente o meno al ratto) dei soggetti preposti al suo controllo. È, invece, escluso un analogo rapporto intercorrente tra violenza e dissenso della donna (al ratto e/o allo stuprum eventualmente conseguente). La rapta è, infatti, ammessa a godere del praemium consistente nell’acquisizione di parte del patrimonio del rapitore sia qualora si fosse opposta alla sottrazione, sia, invece, qualora avesse accondisceso al ratto e cooperato per la sua realizzazione. La soluzione del rapporto tra ratto e adulterium è, poi, esplicita. Il ratto della nupta si risolve, per C. 9, 13, 1, nel duplex crimen composto di adulterium e rapina e si configura, in Nov. 143, come figura “speciale” di ratto (qualificato dall’adulterium). Se nel primo caso la figura può leggersi come un’ipotesi modernamente definibile “concorso formale di reati”, nel secondo è presumibile che si sia di fronte a un vero e proprio assorbimento dell’illecito sessuale (tanto in nuptas, quindi, quanto in innuptas) nel crimen raptus. Poiché nel regime del ratto predisposto dai giustinianei la sanzione è irrogabile esclusivamente all’autore maschile, tanto da scriminare la condotta della donna che collaborasse e consentisse al proprio rapimento, il fenomeno dell’assorbimento risulta perfettamente funzionale alle priorità ideologiche palesate da Giustiniano di proteggere e tenere sempre e comunque indenni da pena le donne che si fossero congiunte con terzi in dipendenza o in conseguenza di azioni comunque informate dalla violenza. Ciò significa, però, che la voluntas della donna, irrilevante quanto al perfezionamento dell’illecito assorbente (proprio del raptor), potrebbe (e, anzi, dovrebbe) rilevare, nei casi dolosi, ai fini del concretamento del reato assorbito (stupro o adulterio). Il che ingenera obiettive contraddizioni nel quadro sanzionatorio predisposto dai giustinianei all’insegna della considerazione dell’infirmitas sexus; contraddizioni alle quali la cancelleria giustinianea pone rimedio (ma per i soli casi di impudicitia delle donne votate a Dio) con Nov. 6, 6 e Nov. 123, 43, che presentano un completo renversement normativo, con il ritorno ad una costruzione “compartecipativa” piena dei crimini ivi considerati. L’analisi infine della configurazione dei reati sessuali nel diritto bizantino dal VI al XII secolo conduce a rinvenire l’esistenza di un sistema dei reati contro il pudore nelle codificazioni isauriche e macedoni nel quale ruolo di crimen sussidiario e generale riveste un reato di nuova formulazione, la porneiva, il cui rapporto con la moiceiva stenta ad uscire dall’indistinzione (alla luce della nuova istanza, introdotta dalla canonistica, di pari responsabilità per uomini e donne di fronte all’adulterio), ma ove non è dubbia l’idoneità della condotta di porneiva a ricomprendere in sé, generaliter, ogni illecito contro la pudicizia. Può dirsi, cioè, che il “sistema” dei reati sessuali proprio delle codificazioni mediobizantine proceda per contrapposizioni: i crimini contro la pudicizia, individuati ed enucleati nelle loro figure tipiche dalle norme di quei codici (presi a base dai Basilici a loro volta intesi come diritto vigente), sono organizzati in un ordinamento nel quale i rapporti tra le fattispecie, scanditi dalla necessità di distinguerne, in ragione di maggiore o minore gravità, le sanzioni, trovano il più idoneo criterio ordinatorio nei termini propri della relazione genus-species. Individuata, cioè, come reato base la fqorav, essa assume forme diverse (e induce a pene diverse) in funzione di elementi specializzanti le differenti fattispecie: così allo fqeivra~ ajmnhvsteuton parqevnon si attribuisce una posizione diversa da quella del biasavmeno~ ejpi; fqora`/: ergo il criterio violenza/consenso manifesta qui il suo effettivo ruolo discretivo tra fattispecie. Nel medesimo senso, quest’ultima condotta (la fqorav violenta) è presentata come genus di diverse species, tutte individuate in ragione dello status dei soggetti passivi (desponsatae, non desponsatae, impuberi). Un’ultima riflessione riguarda il ratto che trova posto anch’esso all’interno dello schema ordinamentale dei “Sittlichkeitsdelikte” bizantino, dato che, pur alla luce delle oscillanti precisazioni teoriche messe a punto nei commenti di scuola e nella prassi costantinopolitana tra i secoli VI e XIII (giunti infine a considerare irrilevante la fqorav per il concretamento del ratto), ancora nel XIII secolo (Dem. Chom., Pon. 74) risulta evidente la radice di condotta lesiva della pudicizia della rapita che per tutta l’esperienza giuridica bizantina (a partire, cioè, dall’epitome di Teodoro a Nov. 143 fino alla Nov. 35 di Leone VI) sembra essere stata propria di questo crimen.

"Per vim inferre". Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino

BOTTA, FABIO
2004-01-01

Abstract

La monografia si articola in tre parti: la prima dedicata all’analisi dello stuprum violento nel diritto romano classico e nel tardo antico; la seconda a quella del raptus dal diritto classico a quello giustinianeo. L’ultima parte della trattazione è dedicata alla ricognizione e alla discussione delle fonti bizantine, dagli antecessores ai Basilici, sui crimini sessuali violenti. Obiettivo della prima parte della ricerca è la soluzione della contraddizione lamentata dalla dottrina circa il regime repressivo dello stupro violento, ricondotto nelle fonti giurisprudenziali classiche , di volta in volta, nell’area dell’adulterio o in quella della vis, in forza della prevalenza riconosciuta all’uno o all’altro degli elementi (l’illecita congiunzione carnale o la modalità violenta del suo concretamento) che dell’illecito compongono l’elemento oggettivo. Il risultato ottenuto riposa sulla constatazione di una prolungata afferenza dell’illecito all’area del crimen sessuale, là ove l’attrazione sotto la specie della vis sembra aver rappresentato una tendenza affermatasi (e forse conclusasi) nella tarda giurisprudenza a soluzione di problematiche essenzialmente pratiche perché finalizzata a riequilibrare equitativamente gli effetti generati dall’applicazione del regime dell’adulterio quando utilizzato per la cognizione e per la repressione dell’illecito sessuale violento. Dalla vis, intesa come fattore di esclusione del dolo della donna, compartecipe coatta nel crimen commune adulterium/stuprum, si passa alla vis intesa quale elemento costitutivo dell’illecito e, in forza di questa nuova costruzione concettuale, alla sussunzione extra ordinem del crimen sotto il regime della lex Iulia de vi. L’approdo extra ordinem (per attrazione analogica) ad un crimen unilaterale - onde risolvere, come s’è detto, le contraddizioni pratiche generate dall’applicazione alla fattispecie del regime de adulteriis e lamentate, di fatto, fino a Diocleziano - sfocia, tuttavia, in una ricerca di soluzioni diverse, tutte contrassegnate dalla struttura monosoggettiva dei crimina sotto i quali si tende a ricondurre l’illecito sessuale violento o non consensuale. Alla scomparsa della vis, quale categoria sistematica, dall’orizzonte del diritto postclassico occidentale (vis che tornerà ad esercitare forza attrattiva, in oriente, al momento della compilazione giustinianea), corrisponde nuovamente, in quel medesimo contesto, la valorizzazione dell’elemento oggettivo rappresentato dal rapporto sessuale illecito, così che il crimen sessuale violento appare riferito all’adulterio in un’accezione di questo reato, ormai diversa da quella tradizionale, che ne disegna la struttura come, all’occasione, unilaterale e quale probabile effetto, ancora extra ordinem, dell’attrazione sotto il crimen adulterii vel stupri di ogni condotta contraria alla pudicizia. Per altra via si giunge alle medesime soluzioni strutturali con l’individuare nella contumelia arrecata al soggetto passivo con lo stupro violento l’aspetto rilevante dell’illecito, incardinandolo innovativamente sotto il regime repressivo dell’iniuria extra ordinem (crimen a struttura unilaterale), sotto il quale viene convogliato dalla massiva afferenza a quell’area di illeciti dei delicta edittali contro la pudicizia. Al termine della disamina, poi, delle fonti del Corpus Iuris sui temi, tra loro contigui, della violenza sessuale e del ratto, viene a consolidarsi la sensazione che l’obiettivo dei giustinianei, raggiunto faticosamente e per approssimazioni successive, sia stato quello di operare una omogeneizzazione dei risultati delle precedenti esperienze confluenti nella Compilazione. Così, la problematica dello stupro violento, oscillante, nel periodo intercorrente tra il terzo e il sesto secolo, tra adulterio/stupro e vis, viene risolta, vedendone l’attrazione nell’ambito della vis, già con la stesura delle Institutiones (4.18.4 e 8), ove si evidenziava, e contrario, il carattere non violento dello stuprum (stuprum sine vi). L’adulterio, interpretato nella chiave “classica” di lesione delle nuptiae altrui è, in quanto tale, perfezionabile, invece, con o senza violenza. Meno nette sono le soluzioni proposte dai compilatori al momento di trattare il materiale relativo al ratto. Le esperienze precedenti (quella “classica”, che inserisce il ratto tra i crimina generati nell’ambito della repressione dell’adulterio/stupro; quella “epiclassica” che lo ravvicina alla vis; quella “postclassica” che ne fa un crimen autonomamente represso e dotato di un proprio nomen iuris) passano tutte nella Compilazione ma, in funzione delle differenti esigenze “sistematiche” soddisfatte dalle diverse commissioni, vengono utilizzate per finalità tra loro non facilmente compatibili. Così, l’inserimento nel Digesto del passo di Marciano D. 48, 6, 5, 2 sotto il titolo “ad legem Iuliam de vi”, prescindendo del tutto dalla sua possibile originaria collocazione sotto la specie dell’adulterio, è in funzione di omogeneizzare la materia trattata negli iura con le costituzioni del terzo secolo, probabilmente già selezionate dai compilatori del primo Codice, che alla vis riconducevano la fattispecie tipica del ratto. Viene così successivamente legittimata la generale formulazione adottata nelle Institutiones nella quale il ratto è definito (anche superfluamente) “per vim”. Al contempo, costretti a tener conto dell’autonomia concettuale del crimen raptus, affermatasi nella normativa del quarto secolo e successivamente consolidatasi, la cancelleria del 533, annunciandone la promulgazione nel testo del manuale istituzionale, provvede all’elaborazione di una costituzione (C. 9, 13, 1) nella quale la disciplina del crimen viene completamente risistemata nell’ottica dei materiali (giurisprudenziali e autoritativi) provenienti dal terzo secolo, ma introdotti in uno schema che ha notevoli addentellati con la lex costantiniana contenuta in C. Th. 9, 24, 1 (ed esclusa dal Codex repetitae praelectionis) nella quale il crimen raptus veniva nettamente differenziato sia dall’adulterio che, soprattutto, dalla vis. In questa logica, il “testo unico” del 533, risolve il rapporto tra raptus e vis - poiché la violenza è nuovamente intesa quale elemento costitutivo dell’autonomo crimen raptus - intrepretando come vis il dissenso alla sottrazione della donna (sia essa accondiscendente o meno al ratto) dei soggetti preposti al suo controllo. È, invece, escluso un analogo rapporto intercorrente tra violenza e dissenso della donna (al ratto e/o allo stuprum eventualmente conseguente). La rapta è, infatti, ammessa a godere del praemium consistente nell’acquisizione di parte del patrimonio del rapitore sia qualora si fosse opposta alla sottrazione, sia, invece, qualora avesse accondisceso al ratto e cooperato per la sua realizzazione. La soluzione del rapporto tra ratto e adulterium è, poi, esplicita. Il ratto della nupta si risolve, per C. 9, 13, 1, nel duplex crimen composto di adulterium e rapina e si configura, in Nov. 143, come figura “speciale” di ratto (qualificato dall’adulterium). Se nel primo caso la figura può leggersi come un’ipotesi modernamente definibile “concorso formale di reati”, nel secondo è presumibile che si sia di fronte a un vero e proprio assorbimento dell’illecito sessuale (tanto in nuptas, quindi, quanto in innuptas) nel crimen raptus. Poiché nel regime del ratto predisposto dai giustinianei la sanzione è irrogabile esclusivamente all’autore maschile, tanto da scriminare la condotta della donna che collaborasse e consentisse al proprio rapimento, il fenomeno dell’assorbimento risulta perfettamente funzionale alle priorità ideologiche palesate da Giustiniano di proteggere e tenere sempre e comunque indenni da pena le donne che si fossero congiunte con terzi in dipendenza o in conseguenza di azioni comunque informate dalla violenza. Ciò significa, però, che la voluntas della donna, irrilevante quanto al perfezionamento dell’illecito assorbente (proprio del raptor), potrebbe (e, anzi, dovrebbe) rilevare, nei casi dolosi, ai fini del concretamento del reato assorbito (stupro o adulterio). Il che ingenera obiettive contraddizioni nel quadro sanzionatorio predisposto dai giustinianei all’insegna della considerazione dell’infirmitas sexus; contraddizioni alle quali la cancelleria giustinianea pone rimedio (ma per i soli casi di impudicitia delle donne votate a Dio) con Nov. 6, 6 e Nov. 123, 43, che presentano un completo renversement normativo, con il ritorno ad una costruzione “compartecipativa” piena dei crimini ivi considerati. L’analisi infine della configurazione dei reati sessuali nel diritto bizantino dal VI al XII secolo conduce a rinvenire l’esistenza di un sistema dei reati contro il pudore nelle codificazioni isauriche e macedoni nel quale ruolo di crimen sussidiario e generale riveste un reato di nuova formulazione, la porneiva, il cui rapporto con la moiceiva stenta ad uscire dall’indistinzione (alla luce della nuova istanza, introdotta dalla canonistica, di pari responsabilità per uomini e donne di fronte all’adulterio), ma ove non è dubbia l’idoneità della condotta di porneiva a ricomprendere in sé, generaliter, ogni illecito contro la pudicizia. Può dirsi, cioè, che il “sistema” dei reati sessuali proprio delle codificazioni mediobizantine proceda per contrapposizioni: i crimini contro la pudicizia, individuati ed enucleati nelle loro figure tipiche dalle norme di quei codici (presi a base dai Basilici a loro volta intesi come diritto vigente), sono organizzati in un ordinamento nel quale i rapporti tra le fattispecie, scanditi dalla necessità di distinguerne, in ragione di maggiore o minore gravità, le sanzioni, trovano il più idoneo criterio ordinatorio nei termini propri della relazione genus-species. Individuata, cioè, come reato base la fqorav, essa assume forme diverse (e induce a pene diverse) in funzione di elementi specializzanti le differenti fattispecie: così allo fqeivra~ ajmnhvsteuton parqevnon si attribuisce una posizione diversa da quella del biasavmeno~ ejpi; fqora`/: ergo il criterio violenza/consenso manifesta qui il suo effettivo ruolo discretivo tra fattispecie. Nel medesimo senso, quest’ultima condotta (la fqorav violenta) è presentata come genus di diverse species, tutte individuate in ragione dello status dei soggetti passivi (desponsatae, non desponsatae, impuberi). Un’ultima riflessione riguarda il ratto che trova posto anch’esso all’interno dello schema ordinamentale dei “Sittlichkeitsdelikte” bizantino, dato che, pur alla luce delle oscillanti precisazioni teoriche messe a punto nei commenti di scuola e nella prassi costantinopolitana tra i secoli VI e XIII (giunti infine a considerare irrilevante la fqorav per il concretamento del ratto), ancora nel XIII secolo (Dem. Chom., Pon. 74) risulta evidente la radice di condotta lesiva della pudicizia della rapita che per tutta l’esperienza giuridica bizantina (a partire, cioè, dall’epitome di Teodoro a Nov. 143 fino alla Nov. 35 di Leone VI) sembra essere stata propria di questo crimen.
2004
88-8374-019-X
stupro; ratto; crimini sessuali
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/15964
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact