Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e art. 6, co. 1, lett. a), del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, il possesso di redditi fondiari costituisce uno dei presupposti dell’IRPEF. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Essi sono distinti dal legislatore, in funzione della fisionomia del cespite di derivazione, in redditi dominicali, redditi agrari e redditi dei fabbricati. Le prime due tipologie di redditi sono inerenti ai terreni, la terza ai fabbricati. Rispetto alle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 cit., i redditi fondiari si distinguono in ragione delle peculiari modalità della relativa determinazione, la quale ha luogo alla stregua delle risultanze catastali e, segnatamente, delle tariffe d’estimo stabilite in conformità alla cd. legge catastale. Ne deriva che il reddito assoggettato a tassazione non è il reddito effettivamente prodotto, o comunque, ritratto dal cespite, bensì – per rifarsi alla terminologia impiegata dal legislatore – il “reddito medio ordinario”.
Redditi Fondiari
PICCIAREDDA, FRANCO
2016-01-01
Abstract
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e art. 6, co. 1, lett. a), del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, il possesso di redditi fondiari costituisce uno dei presupposti dell’IRPEF. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Essi sono distinti dal legislatore, in funzione della fisionomia del cespite di derivazione, in redditi dominicali, redditi agrari e redditi dei fabbricati. Le prime due tipologie di redditi sono inerenti ai terreni, la terza ai fabbricati. Rispetto alle altre categorie reddituali individuate dall’art. 6 cit., i redditi fondiari si distinguono in ragione delle peculiari modalità della relativa determinazione, la quale ha luogo alla stregua delle risultanze catastali e, segnatamente, delle tariffe d’estimo stabilite in conformità alla cd. legge catastale. Ne deriva che il reddito assoggettato a tassazione non è il reddito effettivamente prodotto, o comunque, ritratto dal cespite, bensì – per rifarsi alla terminologia impiegata dal legislatore – il “reddito medio ordinario”.File | Dimensione | Formato | |
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