L'art. 1657 del c. c. prevede un'importante ipotesi di determinazione delcorrispettivo contrattuale con il ricorso a fonti esterne al contratto. A cavallo tra eccezione (alprincipio di nullità per violazione dell'art. 1346) e regola di determinabilità del prezzo nei contratti di impresa. La norma si colloca alcentro del tema dell'oggetto contrattuale ed impone il confronto con ipotesi simili.

Art. 1657. Determinazione del corrispettivo

CAREDDA, VALERIA
2010-01-01

Abstract

L'art. 1657 del c. c. prevede un'importante ipotesi di determinazione delcorrispettivo contrattuale con il ricorso a fonti esterne al contratto. A cavallo tra eccezione (alprincipio di nullità per violazione dell'art. 1346) e regola di determinabilità del prezzo nei contratti di impresa. La norma si colloca alcentro del tema dell'oggetto contrattuale ed impone il confronto con ipotesi simili.
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