La ricerca ipotizza che, per epoca classica, la responsabilità del iudex privatus conseguisse non solo alla violazione 'procedurale' del perimetro formulare, ma anche all'ipotetica ingiustizia sostanziale della sentenza. Nel primo caso, la responsabilità si sarebbe configurata in termini oggettivi; nel secondo, invece, in termini soggettivi, e segnatamente per l'ipotesi del sententiam dicere dolo malo in fraudem legi(s), cioè per l'elusione di norme di ius civile che non integrassero un ius controversum.
'Litem suam facere' da Adriano ai Severi
FERCIA, RICCARDO
2015-01-01
Abstract
La ricerca ipotizza che, per epoca classica, la responsabilità del iudex privatus conseguisse non solo alla violazione 'procedurale' del perimetro formulare, ma anche all'ipotetica ingiustizia sostanziale della sentenza. Nel primo caso, la responsabilità si sarebbe configurata in termini oggettivi; nel secondo, invece, in termini soggettivi, e segnatamente per l'ipotesi del sententiam dicere dolo malo in fraudem legi(s), cioè per l'elusione di norme di ius civile che non integrassero un ius controversum.File in questo prodotto:
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