La delegazione di pagamento assume una posizione di assoluta centralità nella categoria concettuale dei «negozi sull’esecuzione del rapporto obbligatorio», alla quale appartengono tutte quelle figure che, senza determinare l’insorgenza di nuove situazioni giuridiche soggettive, incidono in vario modo sull’attuazione dell’Obligationsprogamm. Lo scritto ricostruisce i profili strutturali dell’operazione delegatoria, mettendo in luce le peculiarità delle «due fasi» in cui si articola: la prima fase, incentrata sulla dimensione gestoria del contratto tra delegante e delegato, si basa sull’obbligo del solvens di eseguire, su ordine del delegante, una certa prestazione nelle mani del delegatario, della quale il contratto delegatorio programma il significato futuro. La dimensione configurativa del medesimo contratto riemerge poi nella seconda fase della delegazione, nella quale il delegato esterna il «valore significante» impresso dalla delega ai futuri comportamenti (non doverosi) dei soggetti coinvolti nell’operazione in esame, da cui dipende l’attuazione di quelle relazioni di base (rapporto di valuta e di provvista), che della delegazione stessa costituiscono l’indefettibile substrato causale. Alla luce di questa impostazione, viene individuato sia il criterio utile per enucleare i tratti distintivi della delegazione solutoria rispetto alle diverse fattispecie dell’indicazione di pagamento e dell’adempimento del terzo, sia la chiave di lettura utile per risolvere i molteplici problemi pratici che ne caratterizzano l’applicazione.
La delegazione di pagamento nel quadro dei negozi sull'esecuzione del rapporto obbligatorio
DORE, CARLO
2017-01-01
Abstract
La delegazione di pagamento assume una posizione di assoluta centralità nella categoria concettuale dei «negozi sull’esecuzione del rapporto obbligatorio», alla quale appartengono tutte quelle figure che, senza determinare l’insorgenza di nuove situazioni giuridiche soggettive, incidono in vario modo sull’attuazione dell’Obligationsprogamm. Lo scritto ricostruisce i profili strutturali dell’operazione delegatoria, mettendo in luce le peculiarità delle «due fasi» in cui si articola: la prima fase, incentrata sulla dimensione gestoria del contratto tra delegante e delegato, si basa sull’obbligo del solvens di eseguire, su ordine del delegante, una certa prestazione nelle mani del delegatario, della quale il contratto delegatorio programma il significato futuro. La dimensione configurativa del medesimo contratto riemerge poi nella seconda fase della delegazione, nella quale il delegato esterna il «valore significante» impresso dalla delega ai futuri comportamenti (non doverosi) dei soggetti coinvolti nell’operazione in esame, da cui dipende l’attuazione di quelle relazioni di base (rapporto di valuta e di provvista), che della delegazione stessa costituiscono l’indefettibile substrato causale. Alla luce di questa impostazione, viene individuato sia il criterio utile per enucleare i tratti distintivi della delegazione solutoria rispetto alle diverse fattispecie dell’indicazione di pagamento e dell’adempimento del terzo, sia la chiave di lettura utile per risolvere i molteplici problemi pratici che ne caratterizzano l’applicazione.File | Dimensione | Formato | |
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