Lo scritto, nellʼintento di attribuire un senso logico alla formula «adempimento parziale», in apparenza contraddittoria, rilegge tale espressione come allusiva a qualunque componente della prestazione, obiettivamente diretto alla sfera giuridica del creditore, che risulti potenzialmente suscettivo di procurare lʼutilità complessivamente attesa per il tramite di unʼulteriore attività riconducibile allʼoriginario dovere di prestazione. Si tratta di un segmento dellʼObligationsprogramm ancora in fieri, di per sé inidoneo a provocare un qualche effetto estintivo. Nel quadro della complessiva ricostruzione proposta, si rinviene nel disposto di cui allʼart. 1181 c.c. lʼaffermazione del principio generale secondo il quale, fintantoché la prestazione sia possibile e lʼinteresse ex art. 1174 c.c. sia suscettivo di piena soddisfazione per il tramite di essa, deve ritenersi rimessa al creditore, entro i limiti imposti dalla buona fede, la scelta se la prestazione incompleta, nel senso sopra descritto, debba essere «abbandonata» nellʼalveo delle attribuzioni patrimoniali sprovviste di giustificazione causale o destinata allʼattuazione del rapporto e alla totale o parziale soddisfazione del proprio interesse, qualunque sia lʼentità dello scostamento rispetto al dovuto.

Il potere di scelta del creditore sulla prestazione incompleta

Sitzia, Luca
2017-01-01

Abstract

Lo scritto, nellʼintento di attribuire un senso logico alla formula «adempimento parziale», in apparenza contraddittoria, rilegge tale espressione come allusiva a qualunque componente della prestazione, obiettivamente diretto alla sfera giuridica del creditore, che risulti potenzialmente suscettivo di procurare lʼutilità complessivamente attesa per il tramite di unʼulteriore attività riconducibile allʼoriginario dovere di prestazione. Si tratta di un segmento dellʼObligationsprogramm ancora in fieri, di per sé inidoneo a provocare un qualche effetto estintivo. Nel quadro della complessiva ricostruzione proposta, si rinviene nel disposto di cui allʼart. 1181 c.c. lʼaffermazione del principio generale secondo il quale, fintantoché la prestazione sia possibile e lʼinteresse ex art. 1174 c.c. sia suscettivo di piena soddisfazione per il tramite di essa, deve ritenersi rimessa al creditore, entro i limiti imposti dalla buona fede, la scelta se la prestazione incompleta, nel senso sopra descritto, debba essere «abbandonata» nellʼalveo delle attribuzioni patrimoniali sprovviste di giustificazione causale o destinata allʼattuazione del rapporto e alla totale o parziale soddisfazione del proprio interesse, qualunque sia lʼentità dello scostamento rispetto al dovuto.
2017
9788849533156
Adempimento parziale; rifiuto; prestazione inesatta
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