Il lavoro, relativo alla responsabilità medica per violazione del consenso informato, si incentra sul rapporto configurabile tra modifica dell’intervento, suo esito e violazione del dovere di informazione. Il tema, oggetto di attenzione soprattutto nella fase piú avanzata di riflessione sul consenso informato, evidenzia la distanza ancora presente tra risultati elaborati sul piano teorico ed applicazioni pratiche. Sebbene sia ormai ricorrente l’affermazione dell’autonomia della lesione del diritto alla salute e del diritto all’autodeterminazione, la giurisprudenza, in numerose decisioni, sembra individuare nell’esito dell’intervento un parametro di riferimento per valutare la sussistenza di un danno da violazione del diritto all’autodeterminazione. Infatti, è proprio sull’incidenza dell’esito dell’intervento che sorgono incertezze e contrapposizioni. Il lavoro evidenzia come, superata la contaminazione tra diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione, subordinare il risarcimento del danno derivante dall’assenza del consenso del paziente alla sussistenza di un danno alla salute equivarrebbe a riproporre una logica del passato vanificando gli sforzi compiuti piú di recente. Peraltro, in presenza di una modifica dell’intervento, l’esigenza di acquisire il consenso non dipende dalla necessità o meno dell’intervento cosí come non dipende dal suo esito. Il ragionamento, dopo aver operato una distinzione tra modifiche necessarie ed urgenti e modifiche che, pur necessarie, urgenti non sono evidenzia come il criterio della necessità, da solo, non può consentire di attribuire efficacia ad un consenso generico ed indeterminato, né può giustificare un intervento in assenza del consenso. Infatti non si può confondere il piano dell’utilità e necessità dell’intervento con quello dell’acquisizione del consenso. Un intervento può essere necessario secondo la scienza medica e le linee guida. Il medesimo intervento può non essere necessario secondo la valutazione personale ed insindacabile del paziente. Al contrario, di fronte ad una situazione di urgenza, può essere ammessa una deroga alla regola del consenso in funzione di salvaguardia della salute del paziente, qualora egli non sia in grado di esprimere le proprie intenzioni in ragione della situazione in cui si trova.

Consenso informato, mutamento dell’intervento chirurgico e suo esito positivo: vecchi problemi e nuove prospettive

Siniscalchi
2017-01-01

Abstract

Il lavoro, relativo alla responsabilità medica per violazione del consenso informato, si incentra sul rapporto configurabile tra modifica dell’intervento, suo esito e violazione del dovere di informazione. Il tema, oggetto di attenzione soprattutto nella fase piú avanzata di riflessione sul consenso informato, evidenzia la distanza ancora presente tra risultati elaborati sul piano teorico ed applicazioni pratiche. Sebbene sia ormai ricorrente l’affermazione dell’autonomia della lesione del diritto alla salute e del diritto all’autodeterminazione, la giurisprudenza, in numerose decisioni, sembra individuare nell’esito dell’intervento un parametro di riferimento per valutare la sussistenza di un danno da violazione del diritto all’autodeterminazione. Infatti, è proprio sull’incidenza dell’esito dell’intervento che sorgono incertezze e contrapposizioni. Il lavoro evidenzia come, superata la contaminazione tra diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione, subordinare il risarcimento del danno derivante dall’assenza del consenso del paziente alla sussistenza di un danno alla salute equivarrebbe a riproporre una logica del passato vanificando gli sforzi compiuti piú di recente. Peraltro, in presenza di una modifica dell’intervento, l’esigenza di acquisire il consenso non dipende dalla necessità o meno dell’intervento cosí come non dipende dal suo esito. Il ragionamento, dopo aver operato una distinzione tra modifiche necessarie ed urgenti e modifiche che, pur necessarie, urgenti non sono evidenzia come il criterio della necessità, da solo, non può consentire di attribuire efficacia ad un consenso generico ed indeterminato, né può giustificare un intervento in assenza del consenso. Infatti non si può confondere il piano dell’utilità e necessità dell’intervento con quello dell’acquisizione del consenso. Un intervento può essere necessario secondo la scienza medica e le linee guida. Il medesimo intervento può non essere necessario secondo la valutazione personale ed insindacabile del paziente. Al contrario, di fronte ad una situazione di urgenza, può essere ammessa una deroga alla regola del consenso in funzione di salvaguardia della salute del paziente, qualora egli non sia in grado di esprimere le proprie intenzioni in ragione della situazione in cui si trova.
2017
978-88-495-3221-0
Responsabilità medica - Consenso Informato
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Siniscalchi A.M., Liber amicorum Bruno Troisi, I, Napoli, 2017.pdf

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