Il lavoro, dopo aver analizzato i caratteri generali della revoca dell’atto costitutivo e dell’atto di dotazione della fondazione, pone l’attenzione sull’ipotesi in cui la revoca sia diretta nei confronti di un negozio di fondazione disposto per testamento. Confutata la tesi secondo cui la possibilità di revoca disposta dall’art. 15 c.c. sia unicamente riferibile ad un negozio di fondazione contenuto in un atto pubblico inter vivos, l’analisi si incentra sulla possibilità di applicare i limiti temporali, che sicuramente comprimono il potere di revoca del negozio di fondazione contenuto in un atto inter vivos, anche al negozio di fondazione disposto per testamento. Esclusa l’operatività del limite rappresentato dal riconoscimento della fondazione, in quanto nel caso specifico, esso, non essendo ancora richiesto non può essere intervenuto, si ritiene al contrario che il mancato riconoscimento non escluda che sia comunque iniziata l’attività dell’opera. In presenza di tale circostanza, sebbene la disposizione testamentaria sia inefficace sino alla morte del testatore, si ritiene, contrariamente alla tesi prevalente, che la revoca non sia ammissibile in quanto l’insorgenza di aspettative per la generalità non può essere ricondotta all’atto, indubbiamente, fino a quel momento, irrilevante, ma al fatto dell’inizio dell’attività dell’opera.
La revoca del negozio di fondazione
Siniscalchi, Anna Maria
2009-01-01
Abstract
Il lavoro, dopo aver analizzato i caratteri generali della revoca dell’atto costitutivo e dell’atto di dotazione della fondazione, pone l’attenzione sull’ipotesi in cui la revoca sia diretta nei confronti di un negozio di fondazione disposto per testamento. Confutata la tesi secondo cui la possibilità di revoca disposta dall’art. 15 c.c. sia unicamente riferibile ad un negozio di fondazione contenuto in un atto pubblico inter vivos, l’analisi si incentra sulla possibilità di applicare i limiti temporali, che sicuramente comprimono il potere di revoca del negozio di fondazione contenuto in un atto inter vivos, anche al negozio di fondazione disposto per testamento. Esclusa l’operatività del limite rappresentato dal riconoscimento della fondazione, in quanto nel caso specifico, esso, non essendo ancora richiesto non può essere intervenuto, si ritiene al contrario che il mancato riconoscimento non escluda che sia comunque iniziata l’attività dell’opera. In presenza di tale circostanza, sebbene la disposizione testamentaria sia inefficace sino alla morte del testatore, si ritiene, contrariamente alla tesi prevalente, che la revoca non sia ammissibile in quanto l’insorgenza di aspettative per la generalità non può essere ricondotta all’atto, indubbiamente, fino a quel momento, irrilevante, ma al fatto dell’inizio dell’attività dell’opera.File | Dimensione | Formato | |
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Siniscalchi, A.M., La revoca del negozio di fondazione. in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, 2009.pdf
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