Il punto di partenza dell'opera consiste nell’idea che il 1° e 2° co. dell’art. 111 Cost. a seguito della modificata dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, da un parte, abbiano cristallizzato positivamente il formante dottrinale e giurisprudenziale, interno e comunitario, in tema di giusto processo, ma, d’altro canto, rappresentino un punto di partenza per una nuova interpretazione del sistema costituzionale processuale che incida anche sulla normativa processual tributaria. Sotto il primo profilo, il primo comma ha ribadito il principio di riserva di legge assoluta in materia processuale (“(…) giusto processo regolato dalla legge”) già affermato dall’art. 101, 2° co., Cost. per il giudice ordinario e dall’ art. 108, 2° co., Cost., per quello speciale, mentre il secondo comma ha costituzionalizzato i principi di parità tra le parti, di contraddittorio nella dinamica processuale, di imparzialità e terzietà del giudice e della ragionevole durata del processo che erano già situazioni processuali ineludibili da ogni disciplina processuale per effetto degli artt. 3, 24 e 113 Cost. Per converso, la novità dell’art. 111 Cost. consiste, quanto al primo comma, nella proposizione di una visione unitaria della tutela giurisdizionale nel suo momento dinamico (“La giurisdizione di attua (…)”), che si contrappone alla compresenza statica di più giurisdizioni, così specificando che tra chi agisce in giudizio e lo Stato si instaura un “rapporto processuale unico”. Di conseguenza, la giurisdizione, e specularmente, il rilievo del difetto di giurisdizione, non sono solo funzionali all'individuazione dell’organo giurisdizionale a cui è conferita la potestas iudicandi, bensì divengono il riflesso del diritto della parte a ottenere una decisione ad opera del giudice naturale. Da questa prospettiva l’art. 111 Cost. ha “assimilato” il concetto di giurisdizione al concetto di competenza per materia e, per tale motivo, ha "imposto" al legislatore processuale la creazione di uno strumento di garanzia di prosecuzione del processo a seguito di declinatoria di giurisdizione ai fini della salvezza degli effetti della domanda (l’art. 59, l. 69/2009). Inoltre, se è vero che il secondo comma dell’art. 111 Cost. esige che tutti i processi siano assistiti dalle guarentigie ivi indicate (diritto a un processo paritario, diritto a un giudice imparziale e terzo, diritto al contraddittorio, diritto alla ragionevole durata del processo), una loro eventuale carenza nel processo che concretamente si celebra deve essere “sanzionata” dalla norma processuale con l’obbligo del giudice di appello o di legittimità, che riconosca l’error in procedendo del giusto processo, di rinviare la causa al giudice dove esso si è manifestato. Ruolo che, nell’interpretazione proposta dall'autore, è svolto dagli art. 59, 62, 63 d.lgs. 546/1992 e 383 c.p.c. In altri termini, secondo l'autore, i primi due commi dell’art. 111 Cost. presentano un’inedita visione del sistema processuale individuando un percorso “obbligato” che il legislatore deve approntare, a pena di incostituzionalità, al fine della giusta decisione di merito e che si snoda attraverso una comunicabilità orizzontale tra giurisdizioni e una comunicabilità verticale tra giudici investiti della medesima controversia.

GIUSTO PROCESSO E PROCESSO TRIBUTARIO

PODDIGHE, ANDREA
2010-01-01

Abstract

Il punto di partenza dell'opera consiste nell’idea che il 1° e 2° co. dell’art. 111 Cost. a seguito della modificata dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, da un parte, abbiano cristallizzato positivamente il formante dottrinale e giurisprudenziale, interno e comunitario, in tema di giusto processo, ma, d’altro canto, rappresentino un punto di partenza per una nuova interpretazione del sistema costituzionale processuale che incida anche sulla normativa processual tributaria. Sotto il primo profilo, il primo comma ha ribadito il principio di riserva di legge assoluta in materia processuale (“(…) giusto processo regolato dalla legge”) già affermato dall’art. 101, 2° co., Cost. per il giudice ordinario e dall’ art. 108, 2° co., Cost., per quello speciale, mentre il secondo comma ha costituzionalizzato i principi di parità tra le parti, di contraddittorio nella dinamica processuale, di imparzialità e terzietà del giudice e della ragionevole durata del processo che erano già situazioni processuali ineludibili da ogni disciplina processuale per effetto degli artt. 3, 24 e 113 Cost. Per converso, la novità dell’art. 111 Cost. consiste, quanto al primo comma, nella proposizione di una visione unitaria della tutela giurisdizionale nel suo momento dinamico (“La giurisdizione di attua (…)”), che si contrappone alla compresenza statica di più giurisdizioni, così specificando che tra chi agisce in giudizio e lo Stato si instaura un “rapporto processuale unico”. Di conseguenza, la giurisdizione, e specularmente, il rilievo del difetto di giurisdizione, non sono solo funzionali all'individuazione dell’organo giurisdizionale a cui è conferita la potestas iudicandi, bensì divengono il riflesso del diritto della parte a ottenere una decisione ad opera del giudice naturale. Da questa prospettiva l’art. 111 Cost. ha “assimilato” il concetto di giurisdizione al concetto di competenza per materia e, per tale motivo, ha "imposto" al legislatore processuale la creazione di uno strumento di garanzia di prosecuzione del processo a seguito di declinatoria di giurisdizione ai fini della salvezza degli effetti della domanda (l’art. 59, l. 69/2009). Inoltre, se è vero che il secondo comma dell’art. 111 Cost. esige che tutti i processi siano assistiti dalle guarentigie ivi indicate (diritto a un processo paritario, diritto a un giudice imparziale e terzo, diritto al contraddittorio, diritto alla ragionevole durata del processo), una loro eventuale carenza nel processo che concretamente si celebra deve essere “sanzionata” dalla norma processuale con l’obbligo del giudice di appello o di legittimità, che riconosca l’error in procedendo del giusto processo, di rinviare la causa al giudice dove esso si è manifestato. Ruolo che, nell’interpretazione proposta dall'autore, è svolto dagli art. 59, 62, 63 d.lgs. 546/1992 e 383 c.p.c. In altri termini, secondo l'autore, i primi due commi dell’art. 111 Cost. presentano un’inedita visione del sistema processuale individuando un percorso “obbligato” che il legislatore deve approntare, a pena di incostituzionalità, al fine della giusta decisione di merito e che si snoda attraverso una comunicabilità orizzontale tra giurisdizioni e una comunicabilità verticale tra giudici investiti della medesima controversia.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/24274
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