Gli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione ex art. 11 l. n. 241/’90, consacrano il passaggio dall'amministrazione autoritativa-impositiva all'amministrazione partecipata-negoziata. È necessario approfondire la riflessione sulla natura di tali accordi, soprattutto al fine di sciogliere alcuni nodi di particolare rilevanza pratica e strettamente collegati alla qualificazione - a nostro avviso negoziale - di quella: il riferimento è, ad esempio, all'operatività delle regole in tema di conclusione del contratto; in tema di interpretazione del contratto; in tema di invalidità del contratto, che qui sostituisce quella dell'annullabilità propria dei provvedimenti amministrativi; inoltre, della norma presente nell'art. 2932 c.c. in ipotesi di violazione degli accordi determinativi del contenuto discrezionale del provvedimento; oppure, l'applicabilità della normativa ex art. 1341 c.c. in tema di clausole vessatorie, in ipotesi di imposizione unilaterale della pubblica amministrazione di clausole squilibratici del regolamento negoziale; la rilevanza del principio di buona fede; soprattutto, il riferimento degli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione al principio della causalità negoziale, che àncora la stessa configurabilità del negozio alla presenza di una causa lecita e meritevole di tutela.

Contratto e interesse pubblico

Cicero C
2004-01-01

Abstract

Gli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione ex art. 11 l. n. 241/’90, consacrano il passaggio dall'amministrazione autoritativa-impositiva all'amministrazione partecipata-negoziata. È necessario approfondire la riflessione sulla natura di tali accordi, soprattutto al fine di sciogliere alcuni nodi di particolare rilevanza pratica e strettamente collegati alla qualificazione - a nostro avviso negoziale - di quella: il riferimento è, ad esempio, all'operatività delle regole in tema di conclusione del contratto; in tema di interpretazione del contratto; in tema di invalidità del contratto, che qui sostituisce quella dell'annullabilità propria dei provvedimenti amministrativi; inoltre, della norma presente nell'art. 2932 c.c. in ipotesi di violazione degli accordi determinativi del contenuto discrezionale del provvedimento; oppure, l'applicabilità della normativa ex art. 1341 c.c. in tema di clausole vessatorie, in ipotesi di imposizione unilaterale della pubblica amministrazione di clausole squilibratici del regolamento negoziale; la rilevanza del principio di buona fede; soprattutto, il riferimento degli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione al principio della causalità negoziale, che àncora la stessa configurabilità del negozio alla presenza di una causa lecita e meritevole di tutela.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/249938
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