L'art. 23 in commento è una norma intertemporale. Nello scritto di sostiene l'opinione che nonostante i limiti temporali, la norma sia espressione di un più generale principio di omogeneità procedurale tra separazione personale e divorzio.Questo non esime peraltro l'interprete dal verificare i limiti (di compatibilità) con cui tale principio è applicabile, nonché quale sia la sua operatività rispetto alle procedure di separazione e divorzio, di più recente introduzione, all'insegna della degiurisdizionalizzazione.
Art. 23 Legge 6 marzo 1987, n. 74
Ugas Anna Paola
2018-01-01
Abstract
L'art. 23 in commento è una norma intertemporale. Nello scritto di sostiene l'opinione che nonostante i limiti temporali, la norma sia espressione di un più generale principio di omogeneità procedurale tra separazione personale e divorzio.Questo non esime peraltro l'interprete dal verificare i limiti (di compatibilità) con cui tale principio è applicabile, nonché quale sia la sua operatività rispetto alle procedure di separazione e divorzio, di più recente introduzione, all'insegna della degiurisdizionalizzazione.File in questo prodotto:
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