Il saggio analizza l'art. 117, c. 7, Cost. che ha introdotto il principio della parità di genere in ogni campo della vita sociale, con particolare riferimento all'accesso alle cariche elettive, a livello regionale. Dopo aver messo in luce i precedenti, l'origine e le linee evolutive della norma commentata, sono prese in considerazione le questioni di diritto costituzionale più rilevanti: la portata programmatica o precettiva del principio di parità di genere; il fondamento teorico-costituzionale delle misure antidiscriminatorie; le misure antidiscriminatorie ammissibili e incostituzionali. La teoria di fondo che si propone in questo lavoro è che il principio di parità di genere debba essere ricondotto ad una azione positiva atipica e non sia immediata espressione del principio di eguaglianza.
Art. 117, comma 7, Cost.
DEFFENU, ANDREA
2006-01-01
Abstract
Il saggio analizza l'art. 117, c. 7, Cost. che ha introdotto il principio della parità di genere in ogni campo della vita sociale, con particolare riferimento all'accesso alle cariche elettive, a livello regionale. Dopo aver messo in luce i precedenti, l'origine e le linee evolutive della norma commentata, sono prese in considerazione le questioni di diritto costituzionale più rilevanti: la portata programmatica o precettiva del principio di parità di genere; il fondamento teorico-costituzionale delle misure antidiscriminatorie; le misure antidiscriminatorie ammissibili e incostituzionali. La teoria di fondo che si propone in questo lavoro è che il principio di parità di genere debba essere ricondotto ad una azione positiva atipica e non sia immediata espressione del principio di eguaglianza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.