Con la sentenza del 5 luglio 2017, n. 16601 la Suprema Corte di Cassazione ritorna sulla vexata questio del riconoscimento delle pronunce di giurisdizione straniera comminatorie dei danni punitivi nell’ordinamento italiano. Punto centrale del dibattito è l’interferenza tra due profili di forte rilievo giuridico. Da una parte l’interprete ha dovuto verificare se il sistema della responsabilità civile ammette la condanna del danneggiante al pagamento di una somma di denaro eccedente la perdita patrimoniale o non patrimoniale subita dall’offeso, da calibrarsi sulle modalità oggettive e soggettive della condotta lesiva. Tale forma di risarcimento esprime una natura polifunzionale della responsabilità, la quale assume valore non solo compensativo-riparatorio ma altresì sanzionatorio-deterrente. D’altro canto la valutazione verte sulla possibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera comminatoria di danni punitivi, qualora la stessa non si ponga in contrasto con l’ordine pubblico. I danni punitivi si pongono in una prospettiva ampia che abbraccia non soltanto ragioni giuridiche ma altresì sociali, politiche e filosofiche. Essi rappresentano la risposta della collettività ai comportamenti illeciti e per questo la loro causa giustificativa si fonda sull’esigenza di responsabilizzare le condotte dei consociati. La natura sanzionatoria del risarcimento, tra l’altro, non va letta come mera ritorsione o vendetta dell’autorità statuale verso un soggetto che agisce in maniera riprovevole, ma come segnale sociale di condanna del singolo che mediante un illecito particolarmente grave tradisce la fiducia collettiva . Innegabile, dunque, l’importanza anche nel nostro ordinamento della polifunzionalità della responsabilità civile.
I danni punitivi: una risposta sanzionatoria efficace alle condotte gravemente lesive
Rinaldo, Marianna
2019-01-01
Abstract
Con la sentenza del 5 luglio 2017, n. 16601 la Suprema Corte di Cassazione ritorna sulla vexata questio del riconoscimento delle pronunce di giurisdizione straniera comminatorie dei danni punitivi nell’ordinamento italiano. Punto centrale del dibattito è l’interferenza tra due profili di forte rilievo giuridico. Da una parte l’interprete ha dovuto verificare se il sistema della responsabilità civile ammette la condanna del danneggiante al pagamento di una somma di denaro eccedente la perdita patrimoniale o non patrimoniale subita dall’offeso, da calibrarsi sulle modalità oggettive e soggettive della condotta lesiva. Tale forma di risarcimento esprime una natura polifunzionale della responsabilità, la quale assume valore non solo compensativo-riparatorio ma altresì sanzionatorio-deterrente. D’altro canto la valutazione verte sulla possibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera comminatoria di danni punitivi, qualora la stessa non si ponga in contrasto con l’ordine pubblico. I danni punitivi si pongono in una prospettiva ampia che abbraccia non soltanto ragioni giuridiche ma altresì sociali, politiche e filosofiche. Essi rappresentano la risposta della collettività ai comportamenti illeciti e per questo la loro causa giustificativa si fonda sull’esigenza di responsabilizzare le condotte dei consociati. La natura sanzionatoria del risarcimento, tra l’altro, non va letta come mera ritorsione o vendetta dell’autorità statuale verso un soggetto che agisce in maniera riprovevole, ma come segnale sociale di condanna del singolo che mediante un illecito particolarmente grave tradisce la fiducia collettiva . Innegabile, dunque, l’importanza anche nel nostro ordinamento della polifunzionalità della responsabilità civile.File | Dimensione | Formato | |
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