La condizione giuridica dello straniero “extracomunitario”, se si escludono le discipline speciali relative alla protezione internazionale, è regolata in misura predominante dal d. lgs. 286/1998 (testo unico per l’immigrazione). Il testo unico, che riproduceva originariamente le disposizioni della legge 40/1998 (Turco-Napolitano), è stato successivamente modificato dalla l. 189/2002 (nota come “Bossi-Fini”) e dalla legge 94/2009 (nota come “pacchetto sicurezza”). Nel saggio è stata esaminata, in particolare, l’evoluzione della disciplina relativa all’ingresso, al soggiorno e all’allontanamento dello straniero. Tale analisi ha reso evidente l’esistenza di una duplice tendenza. In primo luogo, le regole del testo unico su ingresso e soggiorno sono state modificate in un senso che tende a incentivare – sia pure non intenzionalmente - l’irregolarità. In particolare, la legge “Bossi-Fini ha favorito la concessione di permessi di soggiorno per lavori stagionali e ha previsto che, una volta perso il lavoro, lo straniero abbia la facoltà di risiedere per cercare un nuovo lavoro solo per sei mesi (e non più per un anno, come previsto dalla “Turco-Napolitano”). In secondo luogo, si sono rese più severe – ma non per questo più effettive – le regole relative ai rimpatri: in particolare, sono stati progressivamente estesi i termini per il trattenimento dello straniero irregolarmente soggiornante nei CIE. In terzo luogo, si sono introdotte norme penali (la cosiddetta aggravante di clandestinità - poi dichiarata illegittima dalla corte costituzionale con la sentenza n. 249/2010 - e il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato), che hanno contribuito a diffondere l’immagine pubblica dello straniero irregolare come soggetto propenso a infrangere la legge, e che alimenta un clima di paura e sfiducia dello straniero rispetto alle istituzioni. Infine, è divenuta progressivamente più accentuata la linea di demarcazione esistente tra straniero regolarmente soggiornante e straniero irregolare o “clandestino”. Infatti, la legge 94/2009 ha abrogato le norme del testo unico che consentivano anche allo straniero irregolare l’accesso ai pubblici servizi, facendo salvo solo l’accesso alle prestazioni sanitarie e a quelle scolastiche obbligatorie. Si è quindi giunti alla conclusione che le modifiche al testo unico approvate nel 2002 e nel 2009, incentrate come sono esclusivamente sul momento repressivo dell’immigrazione irregolare, sono inadeguate alle dinamiche effettive dei fenomeni migratori e alle esigenze di inclusione degli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia.

I diritti dello straniero

CHERCHI, ROBERTO MARIA
2009-01-01

Abstract

La condizione giuridica dello straniero “extracomunitario”, se si escludono le discipline speciali relative alla protezione internazionale, è regolata in misura predominante dal d. lgs. 286/1998 (testo unico per l’immigrazione). Il testo unico, che riproduceva originariamente le disposizioni della legge 40/1998 (Turco-Napolitano), è stato successivamente modificato dalla l. 189/2002 (nota come “Bossi-Fini”) e dalla legge 94/2009 (nota come “pacchetto sicurezza”). Nel saggio è stata esaminata, in particolare, l’evoluzione della disciplina relativa all’ingresso, al soggiorno e all’allontanamento dello straniero. Tale analisi ha reso evidente l’esistenza di una duplice tendenza. In primo luogo, le regole del testo unico su ingresso e soggiorno sono state modificate in un senso che tende a incentivare – sia pure non intenzionalmente - l’irregolarità. In particolare, la legge “Bossi-Fini ha favorito la concessione di permessi di soggiorno per lavori stagionali e ha previsto che, una volta perso il lavoro, lo straniero abbia la facoltà di risiedere per cercare un nuovo lavoro solo per sei mesi (e non più per un anno, come previsto dalla “Turco-Napolitano”). In secondo luogo, si sono rese più severe – ma non per questo più effettive – le regole relative ai rimpatri: in particolare, sono stati progressivamente estesi i termini per il trattenimento dello straniero irregolarmente soggiornante nei CIE. In terzo luogo, si sono introdotte norme penali (la cosiddetta aggravante di clandestinità - poi dichiarata illegittima dalla corte costituzionale con la sentenza n. 249/2010 - e il reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato), che hanno contribuito a diffondere l’immagine pubblica dello straniero irregolare come soggetto propenso a infrangere la legge, e che alimenta un clima di paura e sfiducia dello straniero rispetto alle istituzioni. Infine, è divenuta progressivamente più accentuata la linea di demarcazione esistente tra straniero regolarmente soggiornante e straniero irregolare o “clandestino”. Infatti, la legge 94/2009 ha abrogato le norme del testo unico che consentivano anche allo straniero irregolare l’accesso ai pubblici servizi, facendo salvo solo l’accesso alle prestazioni sanitarie e a quelle scolastiche obbligatorie. Si è quindi giunti alla conclusione che le modifiche al testo unico approvate nel 2002 e nel 2009, incentrate come sono esclusivamente sul momento repressivo dell’immigrazione irregolare, sono inadeguate alle dinamiche effettive dei fenomeni migratori e alle esigenze di inclusione degli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia.
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