L’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prevede che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Tra le questioni affrontate nel saggio, vi è il confronto tra la ratio della norma, appunto di garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, ed un altro elemento cardine del vigente ordinamento giuridico: il continuato, ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico-amministrative. Il lavoro, dunque, rileva anche l’esigenza di un equilibrio tra principi e lo definisce attraverso l’analisi della giurisprudenza.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA RAPPRESENTANZA FEMMINILE (LA PARITÀ DI GENERE NELLE GIUNTE DEI COMUNI)
TATTI STEFANO
2019-01-01
Abstract
L’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prevede che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Tra le questioni affrontate nel saggio, vi è il confronto tra la ratio della norma, appunto di garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, ed un altro elemento cardine del vigente ordinamento giuridico: il continuato, ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico-amministrative. Il lavoro, dunque, rileva anche l’esigenza di un equilibrio tra principi e lo definisce attraverso l’analisi della giurisprudenza.File | Dimensione | Formato | |
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