I principi fondamentali, per l’individuazione dei casi in cui l’ordinamento attribuisce all’impresa fini sociali, sono costituiti dalla Carta Costituzionale e, in particolare, gli appelli alla solidarietà, alla socialità dei fini, contenuti nella Costituzione, di cui agli artt. 41 e 45 della Costituzione. L’aspetto rilevante della figura dell’impresa etica deriva da una nozione negativa di scopo sociale, come di scopo non lucrativo, non speculativo. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cioè le Onlus, il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, espressamente prevede, fra le possibili strutture esistenti, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi stabiliscono separatamente, che l’attività venga svolta, fra l’altro, nei settori dello sport dilettantistico, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con il divieto di distribuire utili, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Prospettive dei fini sociali dell'impresa etica

Rau Filippo
2019-01-01

Abstract

I principi fondamentali, per l’individuazione dei casi in cui l’ordinamento attribuisce all’impresa fini sociali, sono costituiti dalla Carta Costituzionale e, in particolare, gli appelli alla solidarietà, alla socialità dei fini, contenuti nella Costituzione, di cui agli artt. 41 e 45 della Costituzione. L’aspetto rilevante della figura dell’impresa etica deriva da una nozione negativa di scopo sociale, come di scopo non lucrativo, non speculativo. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cioè le Onlus, il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, espressamente prevede, fra le possibili strutture esistenti, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi stabiliscono separatamente, che l’attività venga svolta, fra l’altro, nei settori dello sport dilettantistico, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con il divieto di distribuire utili, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
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