Il presente studio è incentrato sul rapporto tra le regole di validità e le regole di responsabilità nell’ambito del diritto privato, di cui si propone una rimeditazione sul piano dogmatico, in riferimento ai concetti di «contratto valido» e «contratto giusto». La prima parte della ricerca mette in evidenza le caratteristiche strutturali e funzionali fra queste due categorie di regole, la cui differenza evoca, in forza di una tradizione giuridica oramai radicata, un principio di non interferenza tra le stesse. Quest’ultimo esclude che dalla violazione di una regola comportamentale possa derivare l’invalidità del contratto. Filo conduttore dell’indagine è la riflessione, in chiave evolutiva, del ruolo della buona fede oggettiva nell’ambito della materia contrattuale, con particolare attenzione alla fase di formazione del contratto. Si cercherà di comprendere se una condotta di mala fede, posta in essere durante le trattative tra i contraenti, possa assumere rilevanza giuridica tale da invalidare il negozio, oppure – come dai più sostenuto – possa integrare esclusivamente una responsabilità di tipo risarcitorio. Il percorso storico-giuridico consente di concentrare l’attenzione massima sul profilo rimediale, inevitabilmente influenzato dalla natura attribuita alla responsabilità precontrattuale. È utile al riguardo ripercorrere le varie posizioni sostenute da autorevole dottrina e giurisprudenza, evidenziando anche la casistica che con maggiore frequenza forma oggetto di sindacato giudiziale. Ne sono un esempio evidente la violazione degli obblighi informativi e la reticenza usata dal contraente sleale.
La teorica dell'invalidità dell'atto iniquo. Regole di validità e di responsabilità nel diritto privato.
Marianna Rinaldo
2019-01-01
Abstract
Il presente studio è incentrato sul rapporto tra le regole di validità e le regole di responsabilità nell’ambito del diritto privato, di cui si propone una rimeditazione sul piano dogmatico, in riferimento ai concetti di «contratto valido» e «contratto giusto». La prima parte della ricerca mette in evidenza le caratteristiche strutturali e funzionali fra queste due categorie di regole, la cui differenza evoca, in forza di una tradizione giuridica oramai radicata, un principio di non interferenza tra le stesse. Quest’ultimo esclude che dalla violazione di una regola comportamentale possa derivare l’invalidità del contratto. Filo conduttore dell’indagine è la riflessione, in chiave evolutiva, del ruolo della buona fede oggettiva nell’ambito della materia contrattuale, con particolare attenzione alla fase di formazione del contratto. Si cercherà di comprendere se una condotta di mala fede, posta in essere durante le trattative tra i contraenti, possa assumere rilevanza giuridica tale da invalidare il negozio, oppure – come dai più sostenuto – possa integrare esclusivamente una responsabilità di tipo risarcitorio. Il percorso storico-giuridico consente di concentrare l’attenzione massima sul profilo rimediale, inevitabilmente influenzato dalla natura attribuita alla responsabilità precontrattuale. È utile al riguardo ripercorrere le varie posizioni sostenute da autorevole dottrina e giurisprudenza, evidenziando anche la casistica che con maggiore frequenza forma oggetto di sindacato giudiziale. Ne sono un esempio evidente la violazione degli obblighi informativi e la reticenza usata dal contraente sleale.File | Dimensione | Formato | |
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