Con la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» , il legislatore italiano disciplina per la prima volta l’istituto del biotestamento (o testamento biologico) placando gli interrogativi ed i dibattiti sulle scelte di fine vita dovuti al vuoto normativo esistente nell’ordinamento. La novella legislativa dispone di un apparato snello di soli otto articoli, denso di valori che innervano il rapporto di alleanza terapeutica tra medico e paziente. Tale relazione – che intesse l’intera normativa – si manifesta mediante il consenso informato al trattamento sanitario anche salva vita, le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la pianificazione condivisa delle cure per l’evolversi di una patologia cronica e invalidante o per la quale sopraggiungerà con certezza un esito infausto.
Biotestamento
Marianna Rinaldo
2019-01-01
Abstract
Con la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» , il legislatore italiano disciplina per la prima volta l’istituto del biotestamento (o testamento biologico) placando gli interrogativi ed i dibattiti sulle scelte di fine vita dovuti al vuoto normativo esistente nell’ordinamento. La novella legislativa dispone di un apparato snello di soli otto articoli, denso di valori che innervano il rapporto di alleanza terapeutica tra medico e paziente. Tale relazione – che intesse l’intera normativa – si manifesta mediante il consenso informato al trattamento sanitario anche salva vita, le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la pianificazione condivisa delle cure per l’evolversi di una patologia cronica e invalidante o per la quale sopraggiungerà con certezza un esito infausto.File | Dimensione | Formato | |
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