Per più di vent’anni abbiamo sperimentato la capacità della previsione legislativa di cui all’art. 17, comma 2, l. 400/88 a diventare un modello applicato. Sin dagli albori - e durante tutta la sperimentazione - nella copiosa letteratura che ha approfondito il tema non è dato ricavare risultati definitivi, se non con riferimento alle singole finalità che il legislatore intendeva raggiungere mediante la delegificazione [Demuro, 2002]. L’unico giudizio che può essere dato è, dunque, un giudizio sintetico, teleologicamente determinato.
I regolamenti delegati di delegificazione
DEMURO, GIANMARIO
2007-01-01
Abstract
Per più di vent’anni abbiamo sperimentato la capacità della previsione legislativa di cui all’art. 17, comma 2, l. 400/88 a diventare un modello applicato. Sin dagli albori - e durante tutta la sperimentazione - nella copiosa letteratura che ha approfondito il tema non è dato ricavare risultati definitivi, se non con riferimento alle singole finalità che il legislatore intendeva raggiungere mediante la delegificazione [Demuro, 2002]. L’unico giudizio che può essere dato è, dunque, un giudizio sintetico, teleologicamente determinato.File in questo prodotto:
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