L’art. 143 c.c., che sviluppa il principio di uguaglianza dei coniugi ex art. 29 Cost., individua tre differenti situazioni giuridiche: A) poteri e doveri reciproci (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione); B) poteri e doveri funzionali all’interesse familiare (collaborazione nell’interesse familiare e determinazione dell’indirizzo familiare); C) poteri e doveri essenzialmente solidali (contribuzione). Nell’art. 143 vi è per certo una coincidenza tra norma morale e norma giuridica. Il non giurista sente dentro di sé, pur ignorando la regola del codice civile, che il bravo marito non deve tradire la moglie, che i coniugi devono prestarsi reciprocamente assistenza morale, che devono coabitare. Il diritto vigente ha precisato i concetti di fedeltà e di coabitazione. L’art. 160 c.c. afferma l’inderogabilità dei doveri matrimoniali. La norma va intesa, secondo quella che io credo sia un’ermeneutica valoriale equilibrata, nel senso della corretta impossibilità di procedere alla loro disapplicazione, salva dunque la facoltà di modellare i doveri seguendo la via convenzionale, come accade per la coabitazione. Si è osservato d’altronde di recente, con acume, che il passaggio dall’inderogabilità alla (parziale) derogabilità non dev’essere inteso come un minus di protezione delle posizioni soggettive, al contrario come un plus di protezione del consenso dei coniugi.

SUL PROBLEMA DELLA FEDELTÀ NEI RAPPORTI FAMILIARI

cicero
2022-01-01

Abstract

L’art. 143 c.c., che sviluppa il principio di uguaglianza dei coniugi ex art. 29 Cost., individua tre differenti situazioni giuridiche: A) poteri e doveri reciproci (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione); B) poteri e doveri funzionali all’interesse familiare (collaborazione nell’interesse familiare e determinazione dell’indirizzo familiare); C) poteri e doveri essenzialmente solidali (contribuzione). Nell’art. 143 vi è per certo una coincidenza tra norma morale e norma giuridica. Il non giurista sente dentro di sé, pur ignorando la regola del codice civile, che il bravo marito non deve tradire la moglie, che i coniugi devono prestarsi reciprocamente assistenza morale, che devono coabitare. Il diritto vigente ha precisato i concetti di fedeltà e di coabitazione. L’art. 160 c.c. afferma l’inderogabilità dei doveri matrimoniali. La norma va intesa, secondo quella che io credo sia un’ermeneutica valoriale equilibrata, nel senso della corretta impossibilità di procedere alla loro disapplicazione, salva dunque la facoltà di modellare i doveri seguendo la via convenzionale, come accade per la coabitazione. Si è osservato d’altronde di recente, con acume, che il passaggio dall’inderogabilità alla (parziale) derogabilità non dev’essere inteso come un minus di protezione delle posizioni soggettive, al contrario come un plus di protezione del consenso dei coniugi.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/333107
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact