La Legge n. 206/2021 di riforma della giustizia civile, familiare e minorile apporta significative innovazioni alle principali fonti di diritto processuale e sostanziale, codici e leggi speciali. Nel semplificare, velocizzare e razionalizzare la giurisdizione e i procedimenti ad essa complementari si intende garantire l’effettività delle tutele dei soggetti più vulnerabili, paradigmaticamente impersonati dai minorenni. La procedimentalizzazione, flessibilizzazione e consensualizzazione delle tutele realizza il loro interesse mediante l’adeguata assistenza all’esercizio dell’autonomia. In tal modo, si superano le rigidità dei tradizionali meccanismi sostitutivi rappresentativi della responsabilità genitoriale e della tutela, mediante il rafforzamento dei diritti partecipativi dei minorenni, i quali si avvalgono di un ventaglio di nuove misure protettive che possono essere disposte dal giudice, anche d’ufficio, in funzione del fabbisogno protettivo di ciascuno di essi. La nomina del curatore generale del minore ex art. 473-bis.7, comma 2, c.p.c. in caso di restrizioni alla responsabilità genitoriale costituisce la nuova, principale misura protettiva dell’autonomia del beneficiario, che incide sia sui profili interni alla responsabilità genitoriale, sia su quelli esterni dell’autonomo compimento delle scelte personali e patrimoniali. L’analisi delle tante novità normative segnala un preciso percorso di riforma delle tutele dei minori che realizza, per un verso, il superamento dell’impianto codicistico civile della loro incapacità legale d’agire e, per altro verso, la convergenza con il sistema protettivo per le persone maggiorenni prive in tutto o in parte di autonomia. La ricomposizione della sistematica generale delle misure protettive dell’autonomia delle persone, minorenni e maggiorenni, costituisce un ambizioso risultato da realizzare attraverso il riassetto normativo formale e sostanziale delle corrispondenti discipline del codice civile.
Le nuove misure di protezione dell’autonomia dei minorenni
carlo pilia
2023-01-01
Abstract
La Legge n. 206/2021 di riforma della giustizia civile, familiare e minorile apporta significative innovazioni alle principali fonti di diritto processuale e sostanziale, codici e leggi speciali. Nel semplificare, velocizzare e razionalizzare la giurisdizione e i procedimenti ad essa complementari si intende garantire l’effettività delle tutele dei soggetti più vulnerabili, paradigmaticamente impersonati dai minorenni. La procedimentalizzazione, flessibilizzazione e consensualizzazione delle tutele realizza il loro interesse mediante l’adeguata assistenza all’esercizio dell’autonomia. In tal modo, si superano le rigidità dei tradizionali meccanismi sostitutivi rappresentativi della responsabilità genitoriale e della tutela, mediante il rafforzamento dei diritti partecipativi dei minorenni, i quali si avvalgono di un ventaglio di nuove misure protettive che possono essere disposte dal giudice, anche d’ufficio, in funzione del fabbisogno protettivo di ciascuno di essi. La nomina del curatore generale del minore ex art. 473-bis.7, comma 2, c.p.c. in caso di restrizioni alla responsabilità genitoriale costituisce la nuova, principale misura protettiva dell’autonomia del beneficiario, che incide sia sui profili interni alla responsabilità genitoriale, sia su quelli esterni dell’autonomo compimento delle scelte personali e patrimoniali. L’analisi delle tante novità normative segnala un preciso percorso di riforma delle tutele dei minori che realizza, per un verso, il superamento dell’impianto codicistico civile della loro incapacità legale d’agire e, per altro verso, la convergenza con il sistema protettivo per le persone maggiorenni prive in tutto o in parte di autonomia. La ricomposizione della sistematica generale delle misure protettive dell’autonomia delle persone, minorenni e maggiorenni, costituisce un ambizioso risultato da realizzare attraverso il riassetto normativo formale e sostanziale delle corrispondenti discipline del codice civile.File | Dimensione | Formato | |
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