Si discorre di confusione nel linguaggio tecnico-giuridico abitualmente in tre differenti accezioni: per indicare la riunione nella stessa persona delle qualità di debitore e di creditore; ancòra, per indicare la riunione nella stessa persona delle qualità di garante personale e di debitore personale; infine, per indicare la riunione nella stessa persona della titolarità del diritto proprietà e di un diritto reale minore sulla stessa cosa. La confusione è istituto che può essere studiato pertanto sia nell’ottica estintiva della situazione giuridica (confusione di diritti) sia in quella, opposta, acquisitiva (confusione di cose); ancòra, nell’ottica della confusione dei patrimoni (ad es. del defunto e dell’erede). La confusione è modo di estinzione generale dei rapporti giuridici. Se partiamo dall’assunto che l’ordinamento richiede la necessaria partecipazione di due distinti soggetti giuridici alla vicenda estintiva dell’obbligazione, in virtù di una ragione sostanziale di valutazione degli interessi, allora possiamo comprendere come nella nostra letteratura ricorre l’osservazione dell’assurdità che uno stesso soggetto sia creditore e debitore di sé medesimo. La nostra migliore dottrina ha evidenziato come proprio il fenomeno della confusione conduca a superare la concezione tradizionale di rapporto giuridico, nell’accezione di relazione tra soggetti, per superare in particolare l’esigenza della dualità dei soggetti indispensabile per la configurazione stessa del rapporto. Una prima considerazione, di partenza, va immediatamente in tal senso sottolineata con vigore: la regola secondo cui si ha estinzione del rapporto qualora le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nello stesso soggetto non è affatto assoluta, e subisce nel sistema non poche deroghe, sia nell’interesse di terzi qualificati sia nell’interesse dei titolari delle situazioni soggettive facenti capo al rapporto originario.

Confusione: contributo allo studio del rapporto unisoggettivo

CICERO, CRISTIANO
2012-01-01

Abstract

Si discorre di confusione nel linguaggio tecnico-giuridico abitualmente in tre differenti accezioni: per indicare la riunione nella stessa persona delle qualità di debitore e di creditore; ancòra, per indicare la riunione nella stessa persona delle qualità di garante personale e di debitore personale; infine, per indicare la riunione nella stessa persona della titolarità del diritto proprietà e di un diritto reale minore sulla stessa cosa. La confusione è istituto che può essere studiato pertanto sia nell’ottica estintiva della situazione giuridica (confusione di diritti) sia in quella, opposta, acquisitiva (confusione di cose); ancòra, nell’ottica della confusione dei patrimoni (ad es. del defunto e dell’erede). La confusione è modo di estinzione generale dei rapporti giuridici. Se partiamo dall’assunto che l’ordinamento richiede la necessaria partecipazione di due distinti soggetti giuridici alla vicenda estintiva dell’obbligazione, in virtù di una ragione sostanziale di valutazione degli interessi, allora possiamo comprendere come nella nostra letteratura ricorre l’osservazione dell’assurdità che uno stesso soggetto sia creditore e debitore di sé medesimo. La nostra migliore dottrina ha evidenziato come proprio il fenomeno della confusione conduca a superare la concezione tradizionale di rapporto giuridico, nell’accezione di relazione tra soggetti, per superare in particolare l’esigenza della dualità dei soggetti indispensabile per la configurazione stessa del rapporto. Una prima considerazione, di partenza, va immediatamente in tal senso sottolineata con vigore: la regola secondo cui si ha estinzione del rapporto qualora le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nello stesso soggetto non è affatto assoluta, e subisce nel sistema non poche deroghe, sia nell’interesse di terzi qualificati sia nell’interesse dei titolari delle situazioni soggettive facenti capo al rapporto originario.
2012
88-14-16727-3
Estinzione dell'obbligazione
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