Il saggio analizza le ipotesi in cui nel contratto di package il turista si trovi, per una circostanza incolpevole, nella condizione di non poter usufruire della vacanza prenotata. Dopo essersi soffermato sulla mora credendi e sull’impossibilità sopravvenuta per fatto del creditore, l’autore propone una riflessione critica sulle soluzioni adottate dalla Suprema Corte e condivise da una parte della dottrina, ed in particolare sulla possibilità di argomentare la risoluzione del contratto in ragione della irrealizzabilità della causa in concreto o, più recentemente, in base alla qualificazione della c.d. “impossibilità incolpevole di fruire della prestazione” quale impossibilità sopravvenuta della medesima, con conseguente risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. La riflessione prosegue poi sul concetto stesso di “finalità turistica” ai fini della ricostruzione della causa concreta del contratto di package nonché sull’individuazione dell’interesse del creditore giuridicamente tutelato, distinguendo, secondo una terminologia introdotta da un’autorevole dottrina, fra interesse primario e interesse strumentale. Non condividendo l’approccio giurisprudenziale che attribuisce integralmente al debitore, nella fattispecie al tour operator, il rischio di tali sopravvenienze, l’autore propone una riflessione sul bilanciamento tra gli interessi del creditore e del debitore, suggerendo che il rischio della “impossibilità di fruire della prestazione” dovrebbe essere ripartito in modo più equo, per evitare conseguenze eccessivamente onerose a carico di una parte. In quest’ottica, valorizzando anche quanto disposto dell’art. 41 cod. cons., sottolinea l’importanza di distinguere tra impedimenti che incidono oggettivamente sulla prestazione, dando luogo all’impossibilità della medesima (ad es., epidemie), ed impedimenti soggettivi che invece comportano esclusivamente l’impossibilità per il creditore di usufruire della prestazione medesima, quali la malattia del turista, soluzione che ad avviso dell’autore non appare in alcun modo scalfita dalla disciplina in materia di misure di contenimento del contagio da CoVID-19 introdotte dall’art. 88 bis della l. n. 27/2020.
Impossibilità della prestazione, fatto del creditore e irrealizzabilità della causa in concreto: riflessioni a margine delle pronunce del Supremo Collegio
Bandiera, Franco Maurizio
2022-01-01
Abstract
Il saggio analizza le ipotesi in cui nel contratto di package il turista si trovi, per una circostanza incolpevole, nella condizione di non poter usufruire della vacanza prenotata. Dopo essersi soffermato sulla mora credendi e sull’impossibilità sopravvenuta per fatto del creditore, l’autore propone una riflessione critica sulle soluzioni adottate dalla Suprema Corte e condivise da una parte della dottrina, ed in particolare sulla possibilità di argomentare la risoluzione del contratto in ragione della irrealizzabilità della causa in concreto o, più recentemente, in base alla qualificazione della c.d. “impossibilità incolpevole di fruire della prestazione” quale impossibilità sopravvenuta della medesima, con conseguente risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. La riflessione prosegue poi sul concetto stesso di “finalità turistica” ai fini della ricostruzione della causa concreta del contratto di package nonché sull’individuazione dell’interesse del creditore giuridicamente tutelato, distinguendo, secondo una terminologia introdotta da un’autorevole dottrina, fra interesse primario e interesse strumentale. Non condividendo l’approccio giurisprudenziale che attribuisce integralmente al debitore, nella fattispecie al tour operator, il rischio di tali sopravvenienze, l’autore propone una riflessione sul bilanciamento tra gli interessi del creditore e del debitore, suggerendo che il rischio della “impossibilità di fruire della prestazione” dovrebbe essere ripartito in modo più equo, per evitare conseguenze eccessivamente onerose a carico di una parte. In quest’ottica, valorizzando anche quanto disposto dell’art. 41 cod. cons., sottolinea l’importanza di distinguere tra impedimenti che incidono oggettivamente sulla prestazione, dando luogo all’impossibilità della medesima (ad es., epidemie), ed impedimenti soggettivi che invece comportano esclusivamente l’impossibilità per il creditore di usufruire della prestazione medesima, quali la malattia del turista, soluzione che ad avviso dell’autore non appare in alcun modo scalfita dalla disciplina in materia di misure di contenimento del contagio da CoVID-19 introdotte dall’art. 88 bis della l. n. 27/2020.File | Dimensione | Formato | |
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