La monografia analizza le problematiche relative alla tutela preventiva dei diritti di credito. Nel nostro ordinamento, pur essendo contemplati diversi rimedi volti a prevenire una lesione dei diritti, la tutela preventiva è poco studiata e soprattutto non disciplinata in relazione ai diritti di credito. L'indagine prende le mosse dai quei fenomeni di "pericolo di inadempimento", che realizzano violazioni del rapporto obbligatorio (precedenti e diverse dall'inadempimento) e legittimano un intervento per reagire immediatamente a tali lesioni e nel contempo una tutela preventiva del credito. L'analisi del profilo rimediale offre una conferma della complessità del rapporto obbligatorio e del fatto che la responsabilità patrimoniale fa parte dello stesso rapporto e viene tutelata con appositi rimedi. Partendo dall’idea dell’obbligazione come struttura complessa, in cui all’elemento centrale costituito dall’obbligo della prestazione principale accedono altri vincoli (collaterali e accessori), soggezioni e situazioni giuridiche finalizzate alla realizzazione dell’interesse del creditore, si delinea un rapporto articolato su un doppio binario che coinvolge la persona del debitore tenuto alla prestazione, ma anche il suo patrimonio vincolato alla soddisfazione dell’interesse del creditore. In modo speculare, il diritto del creditore non si esaurisce nella pretesa alla prestazione debitoria ma include una serie di poteri, e altre situazioni soggettive che concorrono alla realizzazione del suo interesse. Si adotta così una visione dinamica del rapporto obbligatorio, il quale non esaurisce la sua rilevanza ed efficacia nel momento in cui si perfeziona, ma continua a produrre effetti in presenza di fatti ulteriori che ne determinano lo svolgimento. Tra questi effetti si può annoverare la responsabilità patrimoniale che nasce col rapporto obbligatorio ed esplica la sua efficacia in maniera progressiva, man mano che si manifesta il pericolo di inadempimento. La garanzia patrimoniale non attribuisce al creditore un diritto sui beni del debitore, ma indica un vincolo di strumentalità del patrimonio del debitore rispetto alla realizzazione dell’interesse del creditore. Il diritto di quest’ultimo, come diritto-pretesa a realizzare un certo risultato, include l’azione per conseguire tale risultato attraverso il patrimonio del debitore. Per questo, si è rilevato che la responsabilità patrimoniale è coeva al rapporto obbligatorio e che la giuridicità di questo deriva proprio dalla possibilità di conseguire il risultato atteso attraverso l’azione esecutiva sul patrimonio del debitore. L’art. 2740 viene considerato come norma di relazione ponendo così l’esigenza di riscostruire le reciproche posizioni delle parti, al fine di realizzare un punto di equilibrio tra interessi contrapposti. L’autonomia patrimoniale del debitore e la sua libertà di azione (e più in generale l’interesse alla circolazione), viene contemperata con l’interesse del creditore a comprimere la sfera di iniziativa del debitore per conseguire la tutela del credito. Si evidenzia, ancora in una visione dinamica del rapporto, una evoluzione delle posizioni delle parti, dalla situazione in cui la garanzia patrimoniale che assiste il credito non determina la costituzione di un diritto del creditore sul patrimonio del debitore, né un obbligo di questo di mantenerne inalterata la consistenza, al caso in cui, verificatosi l’inadempimento, con la conseguente esecuzione forzata, si costituisce un diritto del creditore sul patrimonio del debitore per il valore corrispondente all’entità del credito. Le posizioni delle parti vengono così definite: dal lato attivo, il creditore, accanto al diritto di credito, ha una aspettativa “sussidiaria di soddisfazione”, che in caso di insolvenza legittima la richiesta di adempimento immediato e altri rimedi di tutela conservativa e preventiva. La posizione del debitore, anch’essa complessa e ricostruita secondo una visione dinamica del rapporto, viene spiegata ricorrendo al concetto di “vincolo di destinazione”, con la precisazione dell’uso atecnico e generico della formula. La destinazione viene intesa in senso generico, in quanto riguarda l’intero patrimonio, e negativo, in quanto non implica un’attività volta a realizzare l’interesse che si intende proteggere. In questo modo si riconosce nella responsabilità patrimoniale la fonte di un generico vincolo sul patrimonio del debitore, che limita intrinsecamente i suoi poteri di disposizione, senza escluderli, al fine di non compromettere l’interesse del creditore. La violazione della destinazione generica derivante dalla responsabilità patrimoniale viene sanzionata con appositi rimedi, che consistono nei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e nei rimedi contro l’insolvenza o il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (decadenza dal beneficio del termine, sospensione dell'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive e norme speciali che applicano i medesimi principi previsti dagli art. 1186 e 1461). L'analisi svolta ha evidenziato un sistema di tutela preventiva ad ampio raggio, con un fondamento unitario ma con una conformazione differente a seconda dell'ambito di riferimento (singolo credito, contratto a prestazioni corrispettive, obbligo a contrarre). Infine, sono stati analizzati i principi di diritto internazionale e comunitario per rinvenire eventuali corrispondenze o divergenze con l'ordinamento interno, e verificare la possibilità di una interpretazione evolutiva dello stesso nel caso di previsione di principi diversi. Al riguardo, si è fatto riferimento alle compilazioni di diritto europeo, soprattutto nell'ottica dell'ammissibilità di una tutela anticipata contro l'inadempimento. Dalle norme di diritto europeo, infatti, è emersa una tendenza ad anticipare la tutela contro l’inadempimento in tutti i casi in cui sussista la certezza che il debitore incorrerà in un inadempimento grave, o ricorra una situazione tale da rendere attuale l’inadempimento. Particolare rilevanza assume la dichiarazione del debitore di non volere adempiere resa prima della scadenza del termine. Una tutela immediata o anticipata, incluso lo scioglimento anticipato del contratto, favorisce la celerità e certezza dei rapporti contrattuali, evitando di protrarre nel tempo vincoli ormai inutili. Sulla base delle esigenze di celerità e semplificazione evidenziate a livello europeo, si propone una evoluzione sistematica evolutiva che consenta di applicare anche nel nostro ordinamento i principi elaborati dalla Convenzione di Vienna e dalle compilazioni di diritto europeo, per realizzare un risultato di armonizzazione, attraverso una interpretazione conforme del diritto interno in materia di tutela preventiva, quantomeno in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive.
La tutela preventiva dei diritti di credito
Fadda, Rossella
2012-01-01
Abstract
La monografia analizza le problematiche relative alla tutela preventiva dei diritti di credito. Nel nostro ordinamento, pur essendo contemplati diversi rimedi volti a prevenire una lesione dei diritti, la tutela preventiva è poco studiata e soprattutto non disciplinata in relazione ai diritti di credito. L'indagine prende le mosse dai quei fenomeni di "pericolo di inadempimento", che realizzano violazioni del rapporto obbligatorio (precedenti e diverse dall'inadempimento) e legittimano un intervento per reagire immediatamente a tali lesioni e nel contempo una tutela preventiva del credito. L'analisi del profilo rimediale offre una conferma della complessità del rapporto obbligatorio e del fatto che la responsabilità patrimoniale fa parte dello stesso rapporto e viene tutelata con appositi rimedi. Partendo dall’idea dell’obbligazione come struttura complessa, in cui all’elemento centrale costituito dall’obbligo della prestazione principale accedono altri vincoli (collaterali e accessori), soggezioni e situazioni giuridiche finalizzate alla realizzazione dell’interesse del creditore, si delinea un rapporto articolato su un doppio binario che coinvolge la persona del debitore tenuto alla prestazione, ma anche il suo patrimonio vincolato alla soddisfazione dell’interesse del creditore. In modo speculare, il diritto del creditore non si esaurisce nella pretesa alla prestazione debitoria ma include una serie di poteri, e altre situazioni soggettive che concorrono alla realizzazione del suo interesse. Si adotta così una visione dinamica del rapporto obbligatorio, il quale non esaurisce la sua rilevanza ed efficacia nel momento in cui si perfeziona, ma continua a produrre effetti in presenza di fatti ulteriori che ne determinano lo svolgimento. Tra questi effetti si può annoverare la responsabilità patrimoniale che nasce col rapporto obbligatorio ed esplica la sua efficacia in maniera progressiva, man mano che si manifesta il pericolo di inadempimento. La garanzia patrimoniale non attribuisce al creditore un diritto sui beni del debitore, ma indica un vincolo di strumentalità del patrimonio del debitore rispetto alla realizzazione dell’interesse del creditore. Il diritto di quest’ultimo, come diritto-pretesa a realizzare un certo risultato, include l’azione per conseguire tale risultato attraverso il patrimonio del debitore. Per questo, si è rilevato che la responsabilità patrimoniale è coeva al rapporto obbligatorio e che la giuridicità di questo deriva proprio dalla possibilità di conseguire il risultato atteso attraverso l’azione esecutiva sul patrimonio del debitore. L’art. 2740 viene considerato come norma di relazione ponendo così l’esigenza di riscostruire le reciproche posizioni delle parti, al fine di realizzare un punto di equilibrio tra interessi contrapposti. L’autonomia patrimoniale del debitore e la sua libertà di azione (e più in generale l’interesse alla circolazione), viene contemperata con l’interesse del creditore a comprimere la sfera di iniziativa del debitore per conseguire la tutela del credito. Si evidenzia, ancora in una visione dinamica del rapporto, una evoluzione delle posizioni delle parti, dalla situazione in cui la garanzia patrimoniale che assiste il credito non determina la costituzione di un diritto del creditore sul patrimonio del debitore, né un obbligo di questo di mantenerne inalterata la consistenza, al caso in cui, verificatosi l’inadempimento, con la conseguente esecuzione forzata, si costituisce un diritto del creditore sul patrimonio del debitore per il valore corrispondente all’entità del credito. Le posizioni delle parti vengono così definite: dal lato attivo, il creditore, accanto al diritto di credito, ha una aspettativa “sussidiaria di soddisfazione”, che in caso di insolvenza legittima la richiesta di adempimento immediato e altri rimedi di tutela conservativa e preventiva. La posizione del debitore, anch’essa complessa e ricostruita secondo una visione dinamica del rapporto, viene spiegata ricorrendo al concetto di “vincolo di destinazione”, con la precisazione dell’uso atecnico e generico della formula. La destinazione viene intesa in senso generico, in quanto riguarda l’intero patrimonio, e negativo, in quanto non implica un’attività volta a realizzare l’interesse che si intende proteggere. In questo modo si riconosce nella responsabilità patrimoniale la fonte di un generico vincolo sul patrimonio del debitore, che limita intrinsecamente i suoi poteri di disposizione, senza escluderli, al fine di non compromettere l’interesse del creditore. La violazione della destinazione generica derivante dalla responsabilità patrimoniale viene sanzionata con appositi rimedi, che consistono nei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e nei rimedi contro l’insolvenza o il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (decadenza dal beneficio del termine, sospensione dell'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive e norme speciali che applicano i medesimi principi previsti dagli art. 1186 e 1461). L'analisi svolta ha evidenziato un sistema di tutela preventiva ad ampio raggio, con un fondamento unitario ma con una conformazione differente a seconda dell'ambito di riferimento (singolo credito, contratto a prestazioni corrispettive, obbligo a contrarre). Infine, sono stati analizzati i principi di diritto internazionale e comunitario per rinvenire eventuali corrispondenze o divergenze con l'ordinamento interno, e verificare la possibilità di una interpretazione evolutiva dello stesso nel caso di previsione di principi diversi. Al riguardo, si è fatto riferimento alle compilazioni di diritto europeo, soprattutto nell'ottica dell'ammissibilità di una tutela anticipata contro l'inadempimento. Dalle norme di diritto europeo, infatti, è emersa una tendenza ad anticipare la tutela contro l’inadempimento in tutti i casi in cui sussista la certezza che il debitore incorrerà in un inadempimento grave, o ricorra una situazione tale da rendere attuale l’inadempimento. Particolare rilevanza assume la dichiarazione del debitore di non volere adempiere resa prima della scadenza del termine. Una tutela immediata o anticipata, incluso lo scioglimento anticipato del contratto, favorisce la celerità e certezza dei rapporti contrattuali, evitando di protrarre nel tempo vincoli ormai inutili. Sulla base delle esigenze di celerità e semplificazione evidenziate a livello europeo, si propone una evoluzione sistematica evolutiva che consenta di applicare anche nel nostro ordinamento i principi elaborati dalla Convenzione di Vienna e dalle compilazioni di diritto europeo, per realizzare un risultato di armonizzazione, attraverso una interpretazione conforme del diritto interno in materia di tutela preventiva, quantomeno in relazione ai contratti a prestazioni corrispettive.File | Dimensione | Formato | |
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