Il lavoro analizza le forme di tutela spettanti al compratore di un bene viziato e, in particolare, il problema dell’ammissibilità dei rimedi della riparazione e sostituzione del bene difettoso nel contratto di compravendita. Nella prima parte del lavoro vengono analizzate le forme di tutela contro l’inadempimento, per verificare se l’azione di esatto adempimento, non contemplata nel sistema della garanzia per vizi nella compravendita, costituisca un rimedio di carattere generale contro l’inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive. Ripercorrendo gli studi dottrinali sul tema dell’ammissibilità dei rimedi della riparazione e sostituzione del bene difettoso, si rileva che gli stessi hanno sempre affrontato il problema dal punto di vista dell’ammissibilità dell’azione di esatto adempimento e per questo motivo sono prevalse soluzioni di segno negativo. Nel caso di vendita di cosa viziata, la mancanza di un’obbligazione inadempiuta costituisce un ostacolo insuperabile per la ammissibilità di un rimedio volto ad ottenere l’esatto adempimento della prestazione dovuta, così che risultano facilmente confutabili gli argomenti addotti dalla dottrina – minoritaria – che ammette il rimedio in parola. Superando tali orientamenti, si concorda con la dottrina più recente, la quale ha rilevato che l’azione è ammessa, in quanto compatibile con il contenuto della vendita, in tutti i casi in cui la prestazione dovuta dal venditore includa un’attività di facere. Il discorso sui mezzi di tutela viene poi spostato sul versante contrattuale per sottolineare che l’inattuazione del contratto solleva problemi più complessi e differenti rispetto a quelli relativi alla violazione di singole situazioni giuridiche soggettive. Al riguardo, appare centrale per l’impostazione del lavoro, finalizzato ad una indagine sui rimedi nel contratto di compravendita, la distinzione tra il concetto di inadempimento di una obbligazione e quello di violazione del contratto, che non sempre deriva dall’inadempimento. L’ultima parte del volume è dedicata alle fonti di diritto internazionale e comunitario nelle quali vengono rinvenute le linee guida per la soluzione del problema analizzato. In particolare, la fonte normativa più importante nell’indagine svolta è costituita dalla disciplina (di derivazione comunitaria) della vendita dei beni di consumo contenuta negli artt. 128-135 del codice del consumo. Prima di tale provvedimento viene brevemente richiamata la Convenzione di Vienna del 1980, sulle vendite internazionali di merci tra imprenditori, la quale ha costituito il modello di riferimento del legislatore comunitario in sede di emanazione della direttiva 99/44 sulla garanzia nella vendita dei beni di consumo. L’analisi delle norme internazionali e comunitarie costituisce il punto centrale del lavoro e offre una nuova prospettiva di studio dell’azione di esatto adempimento, seppure limitata alle vendite concluse tra un consumatore e un professionista. La previsione di un’obbligazione di consegnare beni conformi al contratto consente di attribuire alla vendita dei beni di consumo, proprio in ragione del fine di consumo perseguito dalle parti, una dimensione effettuale più complessa di quella che caratterizza la vendita di diritto interno. In aggiunta all’effetto traslativo della proprietà, si ravvisa un effetto obbligatorio, più ricco di quello delineato per la vendita dall’art. 1476, includendo ora non solo un “dare” ma anche un “facere”. Questa differenza emerge dall’art. 129 cod. cons., il quale delinea un nuovo contenuto dell’obbligazione di consegna: il venditore non deve consegnare la cosa nello stato in cui si trova al momento della vendita (art. 1477), bensì deve consegnare una cosa conforme al contratto. Risulta così la complessità dell’impegno dell’alienante, il quale è tenuto a realizzare il risultato traslativo ma anche ad attribuire al consumatore la disponibilità materiale del bene e, a tal fine, a rendere il bene conforme al contratto in tutti casi in cui risulti difettoso, prima ma anche dopo il trasferimento del diritto, sino al momento della consegna del bene. L’obbligazione di consegna e il differimento del passaggio del rischio al momento della consegna, offrono la chiave di volta per la ricostruzione del fondamento della “garanzia” per difetto di conformità. Nessuna delle soluzioni proposte in dottrina viene considerata completamente appagante: si ritiene, infatti, che non sia concettualmente corretta né la ricostruzione della garanzia in chiave di responsabilità per inadempimento, oggettiva e assoluta, né la ricostruzione del sistema come garanzia in senso tecnico. Quest’ultima appare contraddetta dalla ricostruzione dell’impegno del venditore come promessa obbligatoria, incompatibile con l’impegno assunto da chi assume la garanzia contro un rischio. Né, d’altro lato, la configurazione di un impegno obbligatorio deve necessariamente indurre a ravvisare un sistema di responsabilità contrattuale per inadempimento. Si prende atto che il sistema di tutela del creditore per l’inadempimento non si esaurisce nella pretesa risarcitoria ma è più complesso, poiché alcune misure di tutela operano come rimedi per l’inadempimento in sé considerato, a prescindere dalla produzione di un danno nella sfera del creditore e dalla imputabilità dell’inadempimento al debitore. Questa premessa consente di escludere la configurabilità di una responsabilità per inadempimento, la quale presupporrebbe la ricostruzione della prestazione ripristinatoria della conformità come oggetto di un’obbligazione secondaria, nascente dalla violazione del contratto, assimilabile alla pretesa risarcitoria. Se l’obbligazione di consegnare beni conformi include, oltre alla traditio del bene, una prestazione volta a rendere il bene conforme al contratto, l’obbligazione di riparare o sostituire il bene costituisce una obbligazione primaria ed essenziale della vendita e la richiesta di ripristino della conformità può essere qualificata come richiesta di esecuzione (o di esatta esecuzione) del contratto. In tale ottica viene interpretata la previsione normativa che esclude i rimedi ripristinatori della conformità nei casi di impossibilità o eccessiva onerosità degli stessi. Questi limiti, anche se riferiti ai rimedi, vengono considerati come limiti della pretesa creditoria, i quali delineano il contenuto del contratto, ossia l’oggetto e i limiti della prestazione dovuta.

La riparazione e la sostituzione del bene difettoso nella vendita (dal Codice civile al codice del consumo)

Fadda, R.
2007-01-01

Abstract

Il lavoro analizza le forme di tutela spettanti al compratore di un bene viziato e, in particolare, il problema dell’ammissibilità dei rimedi della riparazione e sostituzione del bene difettoso nel contratto di compravendita. Nella prima parte del lavoro vengono analizzate le forme di tutela contro l’inadempimento, per verificare se l’azione di esatto adempimento, non contemplata nel sistema della garanzia per vizi nella compravendita, costituisca un rimedio di carattere generale contro l’inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive. Ripercorrendo gli studi dottrinali sul tema dell’ammissibilità dei rimedi della riparazione e sostituzione del bene difettoso, si rileva che gli stessi hanno sempre affrontato il problema dal punto di vista dell’ammissibilità dell’azione di esatto adempimento e per questo motivo sono prevalse soluzioni di segno negativo. Nel caso di vendita di cosa viziata, la mancanza di un’obbligazione inadempiuta costituisce un ostacolo insuperabile per la ammissibilità di un rimedio volto ad ottenere l’esatto adempimento della prestazione dovuta, così che risultano facilmente confutabili gli argomenti addotti dalla dottrina – minoritaria – che ammette il rimedio in parola. Superando tali orientamenti, si concorda con la dottrina più recente, la quale ha rilevato che l’azione è ammessa, in quanto compatibile con il contenuto della vendita, in tutti i casi in cui la prestazione dovuta dal venditore includa un’attività di facere. Il discorso sui mezzi di tutela viene poi spostato sul versante contrattuale per sottolineare che l’inattuazione del contratto solleva problemi più complessi e differenti rispetto a quelli relativi alla violazione di singole situazioni giuridiche soggettive. Al riguardo, appare centrale per l’impostazione del lavoro, finalizzato ad una indagine sui rimedi nel contratto di compravendita, la distinzione tra il concetto di inadempimento di una obbligazione e quello di violazione del contratto, che non sempre deriva dall’inadempimento. L’ultima parte del volume è dedicata alle fonti di diritto internazionale e comunitario nelle quali vengono rinvenute le linee guida per la soluzione del problema analizzato. In particolare, la fonte normativa più importante nell’indagine svolta è costituita dalla disciplina (di derivazione comunitaria) della vendita dei beni di consumo contenuta negli artt. 128-135 del codice del consumo. Prima di tale provvedimento viene brevemente richiamata la Convenzione di Vienna del 1980, sulle vendite internazionali di merci tra imprenditori, la quale ha costituito il modello di riferimento del legislatore comunitario in sede di emanazione della direttiva 99/44 sulla garanzia nella vendita dei beni di consumo. L’analisi delle norme internazionali e comunitarie costituisce il punto centrale del lavoro e offre una nuova prospettiva di studio dell’azione di esatto adempimento, seppure limitata alle vendite concluse tra un consumatore e un professionista. La previsione di un’obbligazione di consegnare beni conformi al contratto consente di attribuire alla vendita dei beni di consumo, proprio in ragione del fine di consumo perseguito dalle parti, una dimensione effettuale più complessa di quella che caratterizza la vendita di diritto interno. In aggiunta all’effetto traslativo della proprietà, si ravvisa un effetto obbligatorio, più ricco di quello delineato per la vendita dall’art. 1476, includendo ora non solo un “dare” ma anche un “facere”. Questa differenza emerge dall’art. 129 cod. cons., il quale delinea un nuovo contenuto dell’obbligazione di consegna: il venditore non deve consegnare la cosa nello stato in cui si trova al momento della vendita (art. 1477), bensì deve consegnare una cosa conforme al contratto. Risulta così la complessità dell’impegno dell’alienante, il quale è tenuto a realizzare il risultato traslativo ma anche ad attribuire al consumatore la disponibilità materiale del bene e, a tal fine, a rendere il bene conforme al contratto in tutti casi in cui risulti difettoso, prima ma anche dopo il trasferimento del diritto, sino al momento della consegna del bene. L’obbligazione di consegna e il differimento del passaggio del rischio al momento della consegna, offrono la chiave di volta per la ricostruzione del fondamento della “garanzia” per difetto di conformità. Nessuna delle soluzioni proposte in dottrina viene considerata completamente appagante: si ritiene, infatti, che non sia concettualmente corretta né la ricostruzione della garanzia in chiave di responsabilità per inadempimento, oggettiva e assoluta, né la ricostruzione del sistema come garanzia in senso tecnico. Quest’ultima appare contraddetta dalla ricostruzione dell’impegno del venditore come promessa obbligatoria, incompatibile con l’impegno assunto da chi assume la garanzia contro un rischio. Né, d’altro lato, la configurazione di un impegno obbligatorio deve necessariamente indurre a ravvisare un sistema di responsabilità contrattuale per inadempimento. Si prende atto che il sistema di tutela del creditore per l’inadempimento non si esaurisce nella pretesa risarcitoria ma è più complesso, poiché alcune misure di tutela operano come rimedi per l’inadempimento in sé considerato, a prescindere dalla produzione di un danno nella sfera del creditore e dalla imputabilità dell’inadempimento al debitore. Questa premessa consente di escludere la configurabilità di una responsabilità per inadempimento, la quale presupporrebbe la ricostruzione della prestazione ripristinatoria della conformità come oggetto di un’obbligazione secondaria, nascente dalla violazione del contratto, assimilabile alla pretesa risarcitoria. Se l’obbligazione di consegnare beni conformi include, oltre alla traditio del bene, una prestazione volta a rendere il bene conforme al contratto, l’obbligazione di riparare o sostituire il bene costituisce una obbligazione primaria ed essenziale della vendita e la richiesta di ripristino della conformità può essere qualificata come richiesta di esecuzione (o di esatta esecuzione) del contratto. In tale ottica viene interpretata la previsione normativa che esclude i rimedi ripristinatori della conformità nei casi di impossibilità o eccessiva onerosità degli stessi. Questi limiti, anche se riferiti ai rimedi, vengono considerati come limiti della pretesa creditoria, i quali delineano il contenuto del contratto, ossia l’oggetto e i limiti della prestazione dovuta.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Fadda Riparazione-1.pdf

Solo gestori archivio

Tipologia: versione editoriale
Dimensione 802.7 kB
Formato Adobe PDF
802.7 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/94784
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact