Muovendo dalla recente sentenza n. 12193/2019 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, il presente lavoro analizza la portata del divieto di surrogazione di maternità posto dall’art. 12, co. 6 della l. n. 40/2004. Il contributo ripercorre la più recente giurisprudenza di legittimità sul significato del limite di “ordine pubblico internazionale” e di “prevalente interesse del minore” nei casi di richiesta di riconoscimento dello status filiationis del minore nato all’estero attraverso surrogazione di maternità, al fine di dimostrare l’irrilevanza della posizione della donna nel discorso giuridico. Il saggio si conclude evidenziando, da un lato, i punti di forza della sentenza delle Sezioni Unite, quali il riconoscimento del divieto di surrogazione di maternità come principio di ordine pubblico, la valorizzazione dei principi di legalità e di certezza del diritto e la tutela della dignità della donna; e, dall’altro, alcuni profili di criticità del principio di diritto ivi enunciato.

Il divieto di surrogazione di maternità dopo la sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Stefania Cecchini
2019-01-01

Abstract

Muovendo dalla recente sentenza n. 12193/2019 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, il presente lavoro analizza la portata del divieto di surrogazione di maternità posto dall’art. 12, co. 6 della l. n. 40/2004. Il contributo ripercorre la più recente giurisprudenza di legittimità sul significato del limite di “ordine pubblico internazionale” e di “prevalente interesse del minore” nei casi di richiesta di riconoscimento dello status filiationis del minore nato all’estero attraverso surrogazione di maternità, al fine di dimostrare l’irrilevanza della posizione della donna nel discorso giuridico. Il saggio si conclude evidenziando, da un lato, i punti di forza della sentenza delle Sezioni Unite, quali il riconoscimento del divieto di surrogazione di maternità come principio di ordine pubblico, la valorizzazione dei principi di legalità e di certezza del diritto e la tutela della dignità della donna; e, dall’altro, alcuni profili di criticità del principio di diritto ivi enunciato.
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