La nota trae spunto dalla pronuncia oggetto di commento - la quale nega al conducente di un motociclo, rimasto vittima di un investimento stradale, il diritto al risarcimento del danno in ragione della mancata adozione del casco protettivo al momento dello scontro - per ripercorrere il complesso tema della rilevanza della violazione delle norme poste a salvaguardia della propria incolumità, da parte di chi sia vittima di un sinistro stradale causato dall'altrui condotta colposa. La nota sottopone a critica la soluzione recepita nella pronuncia, ritenendo che in relazione a fattispecie analoghe a quella oggetto di esame, la corretta applicazione dei principi in tema di concorso di responsabilità del danneggiato e di causalità, giustifichi la riduzione del risarcimento del danno ex art. 1227 comma 1 c.c., in luogo della sua integrale esclusione ex art. 1227 comma 2, affermata dalla annotata sentenza.
La rilevanza della violazione delle norme a tutela della propria incolumità da parte di chi sia vittima di un sinistro stradale
CAPPAI, FEDERICO
2007-01-01
Abstract
La nota trae spunto dalla pronuncia oggetto di commento - la quale nega al conducente di un motociclo, rimasto vittima di un investimento stradale, il diritto al risarcimento del danno in ragione della mancata adozione del casco protettivo al momento dello scontro - per ripercorrere il complesso tema della rilevanza della violazione delle norme poste a salvaguardia della propria incolumità, da parte di chi sia vittima di un sinistro stradale causato dall'altrui condotta colposa. La nota sottopone a critica la soluzione recepita nella pronuncia, ritenendo che in relazione a fattispecie analoghe a quella oggetto di esame, la corretta applicazione dei principi in tema di concorso di responsabilità del danneggiato e di causalità, giustifichi la riduzione del risarcimento del danno ex art. 1227 comma 1 c.c., in luogo della sua integrale esclusione ex art. 1227 comma 2, affermata dalla annotata sentenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.