L’art. 1, comma 1 bis, della legge dell’11 febbraio 2005, n.15, recante “modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”, introduce il principio secondo il quale la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato. Secondo alcuni autori la norma in esame comporta un ribaltamento della prospettiva tradizionale secondo la quale “il diritto pubblico è il diritto normale della pubblica amministrazione” e denota la precisa volontà di attribuire natura residuale all’attività autoritativa. In tale nuovo contesto occorre pertanto domandarsi se l’autoritarietà sia una connotazione necessaria del potere amministrativo, in quanto rivolto alla cura di interessi della collettività o se tale attributo sia destinato a “dissolversi” in presenza di un (eventuale) consenso dei destinatari. Sotto altro profilo, nell’ottica del rapporto tra amministrazione e cittadino, bisogna poi verificare se all’estensione delle regole privatistiche all’agire amministrativo corrisponda un effettivo ampliamento delle garanzie per quest’ultimo.

Il “declino” dell’autoritarietà. Note a margine dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n.15/2005

PUDDU, STEFANIA
2006-01-01

Abstract

L’art. 1, comma 1 bis, della legge dell’11 febbraio 2005, n.15, recante “modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”, introduce il principio secondo il quale la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato. Secondo alcuni autori la norma in esame comporta un ribaltamento della prospettiva tradizionale secondo la quale “il diritto pubblico è il diritto normale della pubblica amministrazione” e denota la precisa volontà di attribuire natura residuale all’attività autoritativa. In tale nuovo contesto occorre pertanto domandarsi se l’autoritarietà sia una connotazione necessaria del potere amministrativo, in quanto rivolto alla cura di interessi della collettività o se tale attributo sia destinato a “dissolversi” in presenza di un (eventuale) consenso dei destinatari. Sotto altro profilo, nell’ottica del rapporto tra amministrazione e cittadino, bisogna poi verificare se all’estensione delle regole privatistiche all’agire amministrativo corrisponda un effettivo ampliamento delle garanzie per quest’ultimo.
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