a) Acquisti per accessione e comunione legale. La sorte degli acquisti per accessione in regime di comunione legale è controversa in dottrina e giurisprudenza. La tesi prevalente, accolta dalla Corte di cassazione, con sentenza a Sezioni Unite del 1996, esclude la caduta in comunione della costruzione realizzata sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge. La Cassazione riconosce al coniuge non proprietario un diritto di credito, commisurato al valore dei materiali o della manodopera impiegata per la costruzione. Altra dottrina, ritiene che la costruzione entri a far parte della comunione legale e che il coniuge proprietario del suolo debba essere rimborsato per la perdita di valore del bene e per la parziale espropriazione del diritto di proprietà. b) L'esclusione del diritto di credito del coniuge non proprietario e la causa giustificativa dell'acquisto personale. Il Tribunale di Cagliari, pur accogliendo la tesi della Suprema Corte e così escludendo la caduta del bene in comunione, rigetta la domanda del coniuge non proprietario volta a far valere il diritto di credito alla restituzione delle somme impiegate per la realizzazione dell'immobile. Secondo il Tribunale le elargizioni effettuate dal coniuge non proprietario costituiscono adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e comunque devono presumersi effettuate gratuitamente in base ad accordi negoziali (gratuiti) atipici, intervenuti tra i coniugi.

Acquisto personale per accessione in regime di comunione legale e diritti del coniuge non proprietario

FADDA, ROSSELLA
2012-01-01

Abstract

a) Acquisti per accessione e comunione legale. La sorte degli acquisti per accessione in regime di comunione legale è controversa in dottrina e giurisprudenza. La tesi prevalente, accolta dalla Corte di cassazione, con sentenza a Sezioni Unite del 1996, esclude la caduta in comunione della costruzione realizzata sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge. La Cassazione riconosce al coniuge non proprietario un diritto di credito, commisurato al valore dei materiali o della manodopera impiegata per la costruzione. Altra dottrina, ritiene che la costruzione entri a far parte della comunione legale e che il coniuge proprietario del suolo debba essere rimborsato per la perdita di valore del bene e per la parziale espropriazione del diritto di proprietà. b) L'esclusione del diritto di credito del coniuge non proprietario e la causa giustificativa dell'acquisto personale. Il Tribunale di Cagliari, pur accogliendo la tesi della Suprema Corte e così escludendo la caduta del bene in comunione, rigetta la domanda del coniuge non proprietario volta a far valere il diritto di credito alla restituzione delle somme impiegate per la realizzazione dell'immobile. Secondo il Tribunale le elargizioni effettuate dal coniuge non proprietario costituiscono adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e comunque devono presumersi effettuate gratuitamente in base ad accordi negoziali (gratuiti) atipici, intervenuti tra i coniugi.
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