Il regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale ha sostituito il regolamento CE n. 1347/2000, estendendo anche la portata delle norme uniformi al settore della responsabilità genitoriale e tentando un coordinamento con la Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori. Il regolamento appare ispirato a valori molto diversi rispetto al regolamento CE n. 44/2001, poiché gli interessi materiali (il favor divortii da un lato, l’interesse superiore del minore dall’altro) appaiono giocarvi un ruolo preponderante. Tale diversa impostazione appare evidente anzitutto nelle norme sulla competenza giurisdizionale: in materia matrimoniale la concorrenza di vari fori alternativi favorisce il coniuge interessato alla dissoluzione o all’attenuazione del vincolo coniugale. Al contrario, in materia di responsabilità dei genitori i titoli di giurisdizione ruotano intorno alla residenza abituale del minore ma presentano forti elementi di flessibilità, come dimostra in particolare l’istituto del trasferimento a un giudice più adatto a trattare il caso, che riecheggia meccanismi fondati sul forum non conveniens, mentre uno spazio ridotto è riservato alla scelta del foro ad opera delle parti, comunque condizionata al rispetto dell’interesse superiore del minore. Lo scritto esamina poi le regole – in parte modellate su quelle del regolamento n. 44/2001, ma con notevoli peculiarità dipendenti anche dall’ambito di applicazione materiale – in materia di litispendenza, connessione e provvedimenti cautelari. Quanto alle regole sull’efficacia delle decisioni, la disciplina generale ricalca in gran parte quella già contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968, pur tenendo conto di talune esigenze materiali connesse alla materia regolata. Ma la più significativa novità appare costituita dalla disciplina dell’efficacia delle decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore sottratto: infatti, l’eliminazione della procedura di exequatur e la sostituzione con un certificato emesso dal giudice dello Stato di origine favorisce in maniera rilevante la circolazione di tali decisioni, anche se suscita nuovi problemi, anche di coordinamento coi sistemi processuali nazionali.

Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori

BIAGIONI, GIACOMO
2004-01-01

Abstract

Il regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale ha sostituito il regolamento CE n. 1347/2000, estendendo anche la portata delle norme uniformi al settore della responsabilità genitoriale e tentando un coordinamento con la Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori. Il regolamento appare ispirato a valori molto diversi rispetto al regolamento CE n. 44/2001, poiché gli interessi materiali (il favor divortii da un lato, l’interesse superiore del minore dall’altro) appaiono giocarvi un ruolo preponderante. Tale diversa impostazione appare evidente anzitutto nelle norme sulla competenza giurisdizionale: in materia matrimoniale la concorrenza di vari fori alternativi favorisce il coniuge interessato alla dissoluzione o all’attenuazione del vincolo coniugale. Al contrario, in materia di responsabilità dei genitori i titoli di giurisdizione ruotano intorno alla residenza abituale del minore ma presentano forti elementi di flessibilità, come dimostra in particolare l’istituto del trasferimento a un giudice più adatto a trattare il caso, che riecheggia meccanismi fondati sul forum non conveniens, mentre uno spazio ridotto è riservato alla scelta del foro ad opera delle parti, comunque condizionata al rispetto dell’interesse superiore del minore. Lo scritto esamina poi le regole – in parte modellate su quelle del regolamento n. 44/2001, ma con notevoli peculiarità dipendenti anche dall’ambito di applicazione materiale – in materia di litispendenza, connessione e provvedimenti cautelari. Quanto alle regole sull’efficacia delle decisioni, la disciplina generale ricalca in gran parte quella già contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968, pur tenendo conto di talune esigenze materiali connesse alla materia regolata. Ma la più significativa novità appare costituita dalla disciplina dell’efficacia delle decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore sottratto: infatti, l’eliminazione della procedura di exequatur e la sostituzione con un certificato emesso dal giudice dello Stato di origine favorisce in maniera rilevante la circolazione di tali decisioni, anche se suscita nuovi problemi, anche di coordinamento coi sistemi processuali nazionali.
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