Non stupisce, data la particolare rilevanza pratica di questo tipo contrattuale, che, come già nell’art. 4, par. 4, della Convenzione di Roma, anche il regolamento CE n. 593/2008 abbia dedicato una specifica disposizione, l’art. 5, al contratto di trasporto. La disciplina internazionalprivatistica di tale contratto pone peraltro problemi peculiari, in particolare per quanto riguarda la necessità di tener conto del rapporto con le numerose convenzioni internazionali di diritto uniforme in tale materia: tale rapporto viene analizzato nel dettaglio, confrontando le varie ricostruzioni dottrinali – quella che considera le convenzioni internazionali di diritto uniforme applicabili quali norme di applicazione necessaria (non compatibile, tuttavia, con l’art. 9 del medesimo regolamento), quella che fa leva sull’interpretazione teleologica e quella che individua nelle norme che delimitano il campo di applicazione delle convenzioni norme speciali di conflitto di carattere unilaterale – privilegiando quest’ultima. Ma la disposizione richiede una approfondita interpretazione, anche sotto altri aspetti, come quello che attiene alla determinazione in concreto dei modelli contrattuali che possono rientrare nella nozione di contratto di trasporto. L’art. 5 – ferma la clause échappatoire del collegamento più stretto – contiene in primo luogo una disciplina delle regole internazionalprivatistiche per i contratti di trasporto di merci, per i quali viene fatta salva la libertà di scelta prevista sul piano generale in materia contrattuale e, in mancanza, individuata come applicabile la legge della residenza abituale del vettore o quella del luogo di consegna convenuto. Al contrario, per i contratti di trasporto di persone l’art. 5 tenta, pur con scarso successo, di garantire l’obiettivo di protezione del passeggero, limitando il novero delle leggi che possono essere scelte dalle parti e privilegiando, in mancanza di scelta, la legge del luogo di residenza abituale del passeggero.
Art. 5 - Contratti di trasporto
BIAGIONI, GIACOMO
2009-01-01
Abstract
Non stupisce, data la particolare rilevanza pratica di questo tipo contrattuale, che, come già nell’art. 4, par. 4, della Convenzione di Roma, anche il regolamento CE n. 593/2008 abbia dedicato una specifica disposizione, l’art. 5, al contratto di trasporto. La disciplina internazionalprivatistica di tale contratto pone peraltro problemi peculiari, in particolare per quanto riguarda la necessità di tener conto del rapporto con le numerose convenzioni internazionali di diritto uniforme in tale materia: tale rapporto viene analizzato nel dettaglio, confrontando le varie ricostruzioni dottrinali – quella che considera le convenzioni internazionali di diritto uniforme applicabili quali norme di applicazione necessaria (non compatibile, tuttavia, con l’art. 9 del medesimo regolamento), quella che fa leva sull’interpretazione teleologica e quella che individua nelle norme che delimitano il campo di applicazione delle convenzioni norme speciali di conflitto di carattere unilaterale – privilegiando quest’ultima. Ma la disposizione richiede una approfondita interpretazione, anche sotto altri aspetti, come quello che attiene alla determinazione in concreto dei modelli contrattuali che possono rientrare nella nozione di contratto di trasporto. L’art. 5 – ferma la clause échappatoire del collegamento più stretto – contiene in primo luogo una disciplina delle regole internazionalprivatistiche per i contratti di trasporto di merci, per i quali viene fatta salva la libertà di scelta prevista sul piano generale in materia contrattuale e, in mancanza, individuata come applicabile la legge della residenza abituale del vettore o quella del luogo di consegna convenuto. Al contrario, per i contratti di trasporto di persone l’art. 5 tenta, pur con scarso successo, di garantire l’obiettivo di protezione del passeggero, limitando il novero delle leggi che possono essere scelte dalle parti e privilegiando, in mancanza di scelta, la legge del luogo di residenza abituale del passeggero.File | Dimensione | Formato | |
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