Lo scritto prende le mosse dalla modifica apportata dalla riforma del 2003 al testo dell'art. 2343 c.c., là dove il legislatore ha esentato l'esperto incaricato di redigere la stima dei beni conferendi dall'attribuire un valore ai singoli beni oggetto del conferimento. Da tale elemento normativo - ovvero, dall'assenza di un obbligo precedentemente imposto - si desume la possibilità di valutare i complessi aziendali oggetto di conferimento in s.p.a. anche mediante l'utilizzo di metodi sintetici, quali il metodo reddituale o i metodi finanziari.

La valutazione delle aziende "innovative" nelle operazioni di conferimento alla luce del novellato art. 2343 c.c

CINCOTTI, CRISTIANO
2005-01-01

Abstract

Lo scritto prende le mosse dalla modifica apportata dalla riforma del 2003 al testo dell'art. 2343 c.c., là dove il legislatore ha esentato l'esperto incaricato di redigere la stima dei beni conferendi dall'attribuire un valore ai singoli beni oggetto del conferimento. Da tale elemento normativo - ovvero, dall'assenza di un obbligo precedentemente imposto - si desume la possibilità di valutare i complessi aziendali oggetto di conferimento in s.p.a. anche mediante l'utilizzo di metodi sintetici, quali il metodo reddituale o i metodi finanziari.
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