Il presente articolo si occupa della sentenza della Commissione tributaria fondata esclusivamente su una questione rilevabile d’ufficio. Secondo l’autore tale operato è legittimo solo qualora il giudice promuova sulla questione un contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 183, c. 3, c.p.c. Viceversa, laddove esso decida su una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta alla dialettica tra le parti e laddove una delle parti impugni la pronuncia facendo valere tale error in procedendo, la Commissione tributaria regionale sarebbe obbligata a rinviare la questione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 59, c. 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992. Infine, l’autore si sofferma sulle modalità attraverso le quali il giudice tributario può indicare alle parti la questione rilevabile d’ufficio.
Decisione a sorpresa e principio del contraddittorio
PODDIGHE, ANDREA
2005-01-01
Abstract
Il presente articolo si occupa della sentenza della Commissione tributaria fondata esclusivamente su una questione rilevabile d’ufficio. Secondo l’autore tale operato è legittimo solo qualora il giudice promuova sulla questione un contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 183, c. 3, c.p.c. Viceversa, laddove esso decida su una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta alla dialettica tra le parti e laddove una delle parti impugni la pronuncia facendo valere tale error in procedendo, la Commissione tributaria regionale sarebbe obbligata a rinviare la questione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 59, c. 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992. Infine, l’autore si sofferma sulle modalità attraverso le quali il giudice tributario può indicare alle parti la questione rilevabile d’ufficio.I metadati presenti in IRIS UNICA sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono protetti da diritto d'autore, salvo diversa indicazione.



