È donazione diretta l’operazione bancaria di trasferimento titoli da un conto deposito ad un altro, se effettuata per spirito di liberalità. La scelta della Cassazione a favore della donazione diretta ha importanti ricadute in punto di disciplina, sub specie in tema di forma, stante l’esigenza dell’atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.) e della presenza di due testimoni (art. 48, L. 16 febbraio 1913, n. 89) (in argomento, si rimanda almeno a P. Boero-M. Ieva, La legge notarile, Milano, 2014, 319). Dopo aver fatto una cernita dei casi più significativi di liberalità non donative, il Supremo collegio analizza la questione portata alla sua attenzione, individuando in astratto due alternative: A) configurabilità di una fattispecie trilaterale (cliente-banca-beneficiario), nell’ambito della quale lo iussum impartito dal correntista sarebbe il negozio-mezzo, di per sé autosufficiente, che realizza in via mediata l’intento liberale. Secondo questa ricostruzione, verrebbe in considerazione una liberalità realizzata attraverso strumenti diversi dal contratto tipico di donazione. Il predetto negozio, quindi, potrebbe realizzare indirettamente un’attribuzione liberale, quando la disposizione di trasferimento è sorretta dall’animus donandi; B) configurabilità dell’attribuzione negoziale come donazione tipica “ad esecuzione indiretta” (in questo senso, G. F. Campobasso, Bancogiro e moneta scritturale, Bari, 1979, 244, quando esclude che la donazione di modico valore tramite bancogiro richie-da la forma solenne). La giustificazione dell’attribuzione patrimoniale discenderebbe diretta-mente dal rapporto tra ordinante e beneficiario e non dal rapporto del primo con l’istituto di credito. In questo senso, sarebbe dirimente la circostanza che la banca – obbligata in virtù di apposito mandato senza rappresentanza – non può rifiutare la delegazione di pagamento a favore del beneficiario, contrariamente alla disciplina comune (art. 1269 c.c.). Questo fa sì che l’attività dell’istituto di credito si riduca ad una mera intermediazione gestoria e non giuridica. In altre parole, il bonifico costituisce un semplice canale at-traverso cui veicolare la liberalità, posto che esso non assume rilevanza causale autonoma. Preferendo la seconda ricostruzione, la Cassazione ritiene sussistente una donazione diretta, attuata indi-rettamente tramite un pagamento a mezzo banca, con la conseguenza di ritenerla nulla ove non sorretta dal-la forma richiesta dalla legge (con la possibilità per gli eredi di agire per l’accertamento dell’invalidità della donazione e per la restituzione del donatum, in-dipendentemente dalla lesione della quota di legittima posta a loro favore).

Donazioni indirette e donazioni tipiche ad esecuzione indiretta: il problema della forma

CICERO, CRISTIANO
2018-01-01

Abstract

È donazione diretta l’operazione bancaria di trasferimento titoli da un conto deposito ad un altro, se effettuata per spirito di liberalità. La scelta della Cassazione a favore della donazione diretta ha importanti ricadute in punto di disciplina, sub specie in tema di forma, stante l’esigenza dell’atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.) e della presenza di due testimoni (art. 48, L. 16 febbraio 1913, n. 89) (in argomento, si rimanda almeno a P. Boero-M. Ieva, La legge notarile, Milano, 2014, 319). Dopo aver fatto una cernita dei casi più significativi di liberalità non donative, il Supremo collegio analizza la questione portata alla sua attenzione, individuando in astratto due alternative: A) configurabilità di una fattispecie trilaterale (cliente-banca-beneficiario), nell’ambito della quale lo iussum impartito dal correntista sarebbe il negozio-mezzo, di per sé autosufficiente, che realizza in via mediata l’intento liberale. Secondo questa ricostruzione, verrebbe in considerazione una liberalità realizzata attraverso strumenti diversi dal contratto tipico di donazione. Il predetto negozio, quindi, potrebbe realizzare indirettamente un’attribuzione liberale, quando la disposizione di trasferimento è sorretta dall’animus donandi; B) configurabilità dell’attribuzione negoziale come donazione tipica “ad esecuzione indiretta” (in questo senso, G. F. Campobasso, Bancogiro e moneta scritturale, Bari, 1979, 244, quando esclude che la donazione di modico valore tramite bancogiro richie-da la forma solenne). La giustificazione dell’attribuzione patrimoniale discenderebbe diretta-mente dal rapporto tra ordinante e beneficiario e non dal rapporto del primo con l’istituto di credito. In questo senso, sarebbe dirimente la circostanza che la banca – obbligata in virtù di apposito mandato senza rappresentanza – non può rifiutare la delegazione di pagamento a favore del beneficiario, contrariamente alla disciplina comune (art. 1269 c.c.). Questo fa sì che l’attività dell’istituto di credito si riduca ad una mera intermediazione gestoria e non giuridica. In altre parole, il bonifico costituisce un semplice canale at-traverso cui veicolare la liberalità, posto che esso non assume rilevanza causale autonoma. Preferendo la seconda ricostruzione, la Cassazione ritiene sussistente una donazione diretta, attuata indi-rettamente tramite un pagamento a mezzo banca, con la conseguenza di ritenerla nulla ove non sorretta dal-la forma richiesta dalla legge (con la possibilità per gli eredi di agire per l’accertamento dell’invalidità della donazione e per la restituzione del donatum, in-dipendentemente dalla lesione della quota di legittima posta a loro favore).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/223596
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