Il presente contributo prende le mosse da certo dato di esperienza, maturato in località costiere della regione Sardegna già prima della "Legge-ponte" del 1967: di significativo sfruttamento edilizio (in parte "spontaneo" in parte previa "licenza diretta"), non corredato di opere di urbanizzazione primaria compiute e /o comunque strutturalmente e funzionalmente regolari; a fronte del quale, in progresso di tempo, si è assistito ad un sempre più frequente radicarsi di contenziosi, su iniziativa di proprietari di lotti edificati i quali lamentavano la mancata presa in carico di quelle opere da parte degli enti locali, e domandavano la declaratoria del relativo obbligo con condanna di quelle amministrazioni a sopportare gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ciò, per l'appunto, nonostante fossero stati quegli stessi privati a concorrere al determinarsi della descritta anomalia: financo al punto da ipotizzare gli estremi della lottizzazione abusiva. In definitiva, il dilemma è se sui comuni, incontestatamente garanti sia del concreto realizzarsi dell'assetto del territorio cui sovrintende la pianificazione sia dell'attuazione della normativa in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati ad opere di urbanizzazione (la cui titolarità pertanto non può essere lasciata ai privati), gravino i menzionati oneri anche quando le infrastrutture coinvolte manchino dei requisiti "materiali" per essere così qualificate giuridicamente e pur in assenza di un piano attuativo. Ciò, dal momento che, in difetto dei presupposti pianificatori, non può ammettersi un'interferenza su decisioni "politiche" quali quelle inerenti alla destinazione di risorse di bilancio. Salvo optare per le tesi alternative: di un'acquisizione "a titolo originario" della proprietà di quel tipo d'infrastrutture di servizio, quantomeno per via d'uso da tempo immemore posto in essere da una collettività indeterminata di soggetti uti cives; di indici ulteriori di una pubblica appartenenza (presa in cura da parte dei comuni, inclusione nella toponomastica di questi ultimi, richieste di cessione delle opere - realizzate ed ultimate dai privati - o di corrispettivo in denaro, etc.). Da qui, un discorso più articolato con riferimento alle singole specie d'infrastrutture.

Sulla "doverosità", per le amministrazioni locali, della "presa in carico" di opere incomplete, o comunque sprovviste d'idoneità, per il solo fatto di assolvere ad un'urbanizzazione primaria, posticcia

COTZA, PAOLO
2016-01-01

Abstract

Il presente contributo prende le mosse da certo dato di esperienza, maturato in località costiere della regione Sardegna già prima della "Legge-ponte" del 1967: di significativo sfruttamento edilizio (in parte "spontaneo" in parte previa "licenza diretta"), non corredato di opere di urbanizzazione primaria compiute e /o comunque strutturalmente e funzionalmente regolari; a fronte del quale, in progresso di tempo, si è assistito ad un sempre più frequente radicarsi di contenziosi, su iniziativa di proprietari di lotti edificati i quali lamentavano la mancata presa in carico di quelle opere da parte degli enti locali, e domandavano la declaratoria del relativo obbligo con condanna di quelle amministrazioni a sopportare gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ciò, per l'appunto, nonostante fossero stati quegli stessi privati a concorrere al determinarsi della descritta anomalia: financo al punto da ipotizzare gli estremi della lottizzazione abusiva. In definitiva, il dilemma è se sui comuni, incontestatamente garanti sia del concreto realizzarsi dell'assetto del territorio cui sovrintende la pianificazione sia dell'attuazione della normativa in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati ad opere di urbanizzazione (la cui titolarità pertanto non può essere lasciata ai privati), gravino i menzionati oneri anche quando le infrastrutture coinvolte manchino dei requisiti "materiali" per essere così qualificate giuridicamente e pur in assenza di un piano attuativo. Ciò, dal momento che, in difetto dei presupposti pianificatori, non può ammettersi un'interferenza su decisioni "politiche" quali quelle inerenti alla destinazione di risorse di bilancio. Salvo optare per le tesi alternative: di un'acquisizione "a titolo originario" della proprietà di quel tipo d'infrastrutture di servizio, quantomeno per via d'uso da tempo immemore posto in essere da una collettività indeterminata di soggetti uti cives; di indici ulteriori di una pubblica appartenenza (presa in cura da parte dei comuni, inclusione nella toponomastica di questi ultimi, richieste di cessione delle opere - realizzate ed ultimate dai privati - o di corrispettivo in denaro, etc.). Da qui, un discorso più articolato con riferimento alle singole specie d'infrastrutture.
2016
Urbanizzazione primaria; Opere incomplete/inidonee (collaudo); Presa in carico; Manutenzione; Usucapione; Piano attuativo; Servizio pubblico
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Descrizione: Paolo Cotza - Sulla doverosità, per le amministrazioni locali, della presa in carico di opere incomplete o comunque sprovviste d'idoneità, per il solo fatto di assolvere ad un'urbanizzazione primaria, posticcia
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