Il lavoro riferisce sull'esigenza di una giurisprudenza che,in considerazione dei contenuti dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990, si riappropri del suo ruolo propulsivo. Il giudice, in modo conforme al dettato costituzionale, dovrebbe sindacare atti già formati e scongiurare che l'aula di giustizia sia la sede di perfezionamento o di riparazione degli atti impugnati.
IL GIUDIZIO: " OFFICINA PER LA RIPARAZIONE" DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI? NOTE SULL'ART. 21 OCTIES COMMA 2 LEGGE N. 241 DEL 1990
PUBUSA, ANDREA
2005-01-01
Abstract
Il lavoro riferisce sull'esigenza di una giurisprudenza che,in considerazione dei contenuti dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990, si riappropri del suo ruolo propulsivo. Il giudice, in modo conforme al dettato costituzionale, dovrebbe sindacare atti già formati e scongiurare che l'aula di giustizia sia la sede di perfezionamento o di riparazione degli atti impugnati.File in questo prodotto:
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