Il legittimario leso nella legittima da una disposizione donativa può agire per ottenere la riduzione fino alla quota della quale il defunto poteva disporre (art. 555 c.c.). Se poi i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.), “a prescindere dal titolo oneroso o gratuito dell’alienazione e a prescindere dalla loro buona o mala fede”. Un aspetto molto dibattuto riguarda la possibilità per il beneficiario della disposizione lesiva, donatario (oppure il terzo da lui avente causa) che abbia maturato l’usucapione ventennale convenuto in giudizio dal legittimario con l’azione di riduzione, di opporre all’attore l’avvenuta acquisizione del bene ricevuto a titolo originario, e segnatamente per avvenuta usucapione. Il problema, sebbene sia astrattamente riferibile tanto alle disposizioni mortis causa quanto a quelle inter vivos, riguarda essenzialmente i beni elargiti in vita dal defunto, poiché per i beni ereditari risulta, di fatto, più agevole avvalersi della prescrizione dell’azione di riduzione.

Azione di riduzione ed eccezione di usucapione

Cicero, Cristiano;
2018-01-01

Abstract

Il legittimario leso nella legittima da una disposizione donativa può agire per ottenere la riduzione fino alla quota della quale il defunto poteva disporre (art. 555 c.c.). Se poi i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.), “a prescindere dal titolo oneroso o gratuito dell’alienazione e a prescindere dalla loro buona o mala fede”. Un aspetto molto dibattuto riguarda la possibilità per il beneficiario della disposizione lesiva, donatario (oppure il terzo da lui avente causa) che abbia maturato l’usucapione ventennale convenuto in giudizio dal legittimario con l’azione di riduzione, di opporre all’attore l’avvenuta acquisizione del bene ricevuto a titolo originario, e segnatamente per avvenuta usucapione. Il problema, sebbene sia astrattamente riferibile tanto alle disposizioni mortis causa quanto a quelle inter vivos, riguarda essenzialmente i beni elargiti in vita dal defunto, poiché per i beni ereditari risulta, di fatto, più agevole avvalersi della prescrizione dell’azione di riduzione.
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