La ricerca suggerisce una possibile lettura della donazione come negozio reale, che si perfeziona con l'attribuzione patrimoniale al donatario - effetto, questo, di natura procedimentale - determinandone l'arricchimento inteso come effetto finale e sostantivo dell'atto. Ne consegue che la donazione di beni altrui è non già nulla, ma giuridicamente inesistente, né quindi concorre ad integrare i presupposti dell'usucapione c.d. "abbreviata".

Note minime sull'inesistenza giuridica della donazione di beni altrui

FERCIA R
2018-01-01

Abstract

La ricerca suggerisce una possibile lettura della donazione come negozio reale, che si perfeziona con l'attribuzione patrimoniale al donatario - effetto, questo, di natura procedimentale - determinandone l'arricchimento inteso come effetto finale e sostantivo dell'atto. Ne consegue che la donazione di beni altrui è non già nulla, ma giuridicamente inesistente, né quindi concorre ad integrare i presupposti dell'usucapione c.d. "abbreviata".
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