L’art. 245, d.lgs. 152/2006, rubricato «obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione», dispone, al comma 2, che «fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242». Il proprietario non responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i, d.lgs. 152/2006, ovvero «le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia». Ai sensi dell’art. 242, d.lgs. 152/2006, infatti, in presenza di uno stato di contaminazione, è il responsabile dell’inquinamento il soggetto sul quale gravano gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di «facere», che riguarda l’adozione delle misure di prevenzione. A carico del proprietario dell’area che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di «facere»; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli, per mantenere l’area libera da pesi. Secondo un orientamento interpretativo, la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l’individuazione dell’eventuale responsabile. Dunque, l’attività di messa in sicurezza sarebbe passibile di una diversa configurazione, che la riconduce tra le misure precauzionali, quindi tra le attività che possono anche essere poste in capo al proprietario non responsabile. In realtà, il risultato di slegare le misure di sicurezza dalla responsabilità da inquinamento non sembra raggiungibile neppure ragionando in termini di prevenzione del danno (o del maggior danno), infatti, occorre considerare il principio «chi inquina paga» alla luce dell’intero suo raggio di azione, appunto esteso alla prevenzione: il principio pare coprire gli aspetti della prevenzione. Del resto, spostando l’attenzione sulle misure di prevenzione, dunque, senza considerare quelle di sicurezza, è possibile osservare che la disciplina contenuta nel d.lgs. 152/2006 (art. 245) prevede per il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) il dovere di attuare le misure di prevenzione, ma, appunto, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242. Pertanto, l’attenzione del legislatore nei confronti del responsabile della contaminazione si esprime fin dalle misure di prevenzione, con la conseguenza, anche logica, di estendersi alle misure di sicurezza, così, per queste ultime, da non rispecchiare l’idea di misure che, prive di finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppongono l’individuazione del responsabile, anche tenuto conto della condivisibile rappresentazione dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza quale «anticipazione di una misura risarcitoria del pregiudizio ambientale».

Il principio «chi inquina paga» nella disciplina in materia di bonifica di cui agli artt. 240 ss. del codice dell'ambiente

Stefano Tatti
2017-01-01

Abstract

L’art. 245, d.lgs. 152/2006, rubricato «obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione», dispone, al comma 2, che «fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242». Il proprietario non responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i, d.lgs. 152/2006, ovvero «le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia». Ai sensi dell’art. 242, d.lgs. 152/2006, infatti, in presenza di uno stato di contaminazione, è il responsabile dell’inquinamento il soggetto sul quale gravano gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di «facere», che riguarda l’adozione delle misure di prevenzione. A carico del proprietario dell’area che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di «facere»; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli, per mantenere l’area libera da pesi. Secondo un orientamento interpretativo, la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l’individuazione dell’eventuale responsabile. Dunque, l’attività di messa in sicurezza sarebbe passibile di una diversa configurazione, che la riconduce tra le misure precauzionali, quindi tra le attività che possono anche essere poste in capo al proprietario non responsabile. In realtà, il risultato di slegare le misure di sicurezza dalla responsabilità da inquinamento non sembra raggiungibile neppure ragionando in termini di prevenzione del danno (o del maggior danno), infatti, occorre considerare il principio «chi inquina paga» alla luce dell’intero suo raggio di azione, appunto esteso alla prevenzione: il principio pare coprire gli aspetti della prevenzione. Del resto, spostando l’attenzione sulle misure di prevenzione, dunque, senza considerare quelle di sicurezza, è possibile osservare che la disciplina contenuta nel d.lgs. 152/2006 (art. 245) prevede per il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) il dovere di attuare le misure di prevenzione, ma, appunto, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242. Pertanto, l’attenzione del legislatore nei confronti del responsabile della contaminazione si esprime fin dalle misure di prevenzione, con la conseguenza, anche logica, di estendersi alle misure di sicurezza, così, per queste ultime, da non rispecchiare l’idea di misure che, prive di finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppongono l’individuazione del responsabile, anche tenuto conto della condivisibile rappresentazione dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza quale «anticipazione di una misura risarcitoria del pregiudizio ambientale».
2017
principio chi inquina paga; codice dell'ambiente; bonifica
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